Friday, October 21, 2005

I chiarimenti delle Entrate sulla disciplina che semplifica e armonizza la fatturazione

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che analizza in modo sistematico le disposizioni in materia di fatturazione alla luce delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 52/2004, che ha recepito nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/115/CE.
La circolare riprende i vari momenti della fatturazione, evidenziando gli elementi di novità.
Ulteriori chiarimenti riguardano gli aspetti legati alle modalità di emissione mediante strumenti informatici (fattura elettronica) nonché la possibilità di affidare l’incarico dell’emissione di fattura direttamente al proprio cliente e ad un terzo (outsourcing).
(Circolare Agenzia delle Entrate 19/10/2005, n. 45/E)

Friday, October 07, 2005

Acquisti sovvenzionati di beni: nessuna indetraibilità IVA

Nessuna limitazione alla detrazione Iva può essere applicata, nel caso in cui un contribuente acquisti beni strumentali che siano stati finanziati con sovvenzioni di terzi. Il principio è stato stabilito da due sentenze della Corte di giustizia Ue, emesse il 6 ottobre e relative alle cause 204/03 e 243/03. I ricorsi erano stati attivati, dopo che la Commissione Ue aveva contestato a Spagna e Francia la non corretta applicazione della normativa interna rispetto al diritto comunitario. La Commissione aveva rilevato che la normativa spagnola prevedeva una limitazione del diritto a detrazione dell’Iva, laddove imponeva a un soggetto passivo d’imposta che effettua solo operazioni soggette a imposta e nessuna operazione esente, l’applicazione di un prorata di detraibilità, quando acquista beni strumentali ottenendo una sovvenzione all’investimento. Anche in Francia la Commissione aveva rilevato una norma che limitava la detraibilità dell’Iva afferente all’acquisto di beni strumentali quando sono stati finanziati mediante sovvenzione.
Renato Portale, Detrazioni Iva senza vincoli, in Il Sole 24 Ore, 7/10/2005, pag. 24

Tuesday, October 04, 2005

Contrasto al dividend washing

Nell’articolo 41 del disegno di legge finanziaria è stata inserita la norma di contrasto al dividend washing originariamente contenuta nell’articolo 3, comma 8 dello schema di correttivo Ires e poi trasferito nell’articolo 5 del disegno di legge per lo sviluppo economico. Il testo viene nuovamente riformulato. In pratica vengono aggiunti all’articolo 109 del testo unico tre commi. Scopo della norma è di introdurre una norma antielusiva specifica per contrastare operazioni di cessione delle partecipazioni utili compresi che consentono la percezione di dividendi detassati e la deduzione di minusvalenze da realizzo, ferma restando la possibile applicazione della clausola generale di cui all’articolo 37-bis del Dpr 600/73, incluso il comma 8, cioè l’interpello per ottenere la disapplicazione della norma. Il comportamento che si intende contrastare è il seguente: la società A acquista una partecipazione nella società B, al prezzo di 1.100; percepisce dividendi per 100 e rivende la partecipazione a mille, realizzando una minusvalenza, priva di participation exemption. Poiché il dividendo concorre a formare il reddito nella misura del 5% e la minusvalenza totalmente deducibile, la società realizza una perdita fiscale di 95, nonostante il reddito prima delle imposte sia pari a zero. La norma antielusiva rende indeducibile la minusvalenza fino a concorrenza del dividendo non imponibile, cioè 95.

Auto aziendali con Iva più leggera

Elevata al 15% la detrazione Iva per autovetture, autoveicoli e motocicli oggi prevista nella misura del 10%. La disposizione, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2006, tende a fronteggiare la possibile condanna dopo che a luglio la Commissione tributaria provinciale di Trento aveva sollevato, avanti alla Corte Ue, l’illegittimità delle proroghe in materia di limitazione alla detrazione dell’Iva sulle auto e l’illegittimità dei limiti stessi di detrazione previsti dalla legislazione italiana. L’articolo 21, comma 10 del Ddl Finanziaria 2006 contempla una modifica all’articolo 30 della legge 338/2000 che aveva abolito l’indetraibilità totale dell’Iva sull’acquisto, l’importazione e l’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili e ammesso i detrazione il 10% dell’imposta addebitata, elevato al 50% per i veicoli elettrici. Il Ddl finanziaria proroga al 31 dicembre 2006 l’articolo 30 della legge 388/2000 ma contemporaneamente riduce l’indetraibilità dell’Iva dal 90 all’85%, elevando, così, la detrazione dal 10 al 15%. Contemporaneamente viene modificato anche il comma 5 dell’articolo 30, stabilendo che in caso di vendita di un veicolo per il quale l’Iva è stata detratta al 15%, la base imponibile della cessione è soggetta a imposta limitatamente alla stessa percentuale.

Sunday, October 02, 2005

Finanziaria 2006

Con il decreto legge collegato alla Finanziaria 2006, il Governo annuncia una serie di ritocchi alla disciplina della participation exemption.
Questi interventi, stando alla versione del decreto ancora esposta a possibili modifiche, consistono:
1) nella riduzione della percentuale di plusvalenza esente dal 100% al 95%. Ne consegue che anche le minusvalenze, per effetto dell’articolo 101, comma 1 del Testo unico, saranno indeducibili solo nella misura del 95%;
2) nell’allungamento da dodici a diciotto mesi del periodo minimo di ininterrotto possesso della partecipazione richiesto affinché sia applicabile la participation exemption alle plusvalenze realizzate.
Nell’articolo 97 del Testo unico viene introdotta una norma di coordinamento. Il nuovo comma 1 bis precisa che le partecipazioni esenti che determinano la percentuale di indetraibilità degli interessi passivi sono quelle possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente. Anche ai fini del pro rata, quindi, non opera l’allungamento del periodo di possesso a diciotto mesi.
Tutte le disposizioni citate si applicano per le cessioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto legge, che attende quanto prima la pubblicazione in GU.

Consolidato nazionale

L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione Agenzia delle Entrate 12/08/2005, n. 123/E) si è espressa in proposito alla possibilità di includere nel perimetro del consolidato nazionale, in qualità di controllata, una società formalmente di diritto straniero (olandese, nella specie dell’interpello), che ha trasferito in Italia la residenza a fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ricorda le condizioni cui è subordinato l’accesso all’istituto del consolidato nazionale per i soggetti che intendano parteciparvi in qualità di controllati (artt. 117 e 120, D.P.R. n. 917/1986).
In ricorrenza di questi requisiti, se è accertata la residenza fiscale nel territorio dello Stato, e sempre che essa non risulti strumentale all’ottenimento di indebiti vantaggi tributari, e se la forma giuridica adottata dalla società estera è omologa a quella di “capitale” dell’ordinamento italiano, e se la stessa si adegua in toto alla disciplina fiscale prevista per le società di capitali residenti, non vi sono motivi per negare la possibilità di partecipare alla tassazione di gruppo come controllata.