Tuesday, October 04, 2005

Contrasto al dividend washing

Nell’articolo 41 del disegno di legge finanziaria è stata inserita la norma di contrasto al dividend washing originariamente contenuta nell’articolo 3, comma 8 dello schema di correttivo Ires e poi trasferito nell’articolo 5 del disegno di legge per lo sviluppo economico. Il testo viene nuovamente riformulato. In pratica vengono aggiunti all’articolo 109 del testo unico tre commi. Scopo della norma è di introdurre una norma antielusiva specifica per contrastare operazioni di cessione delle partecipazioni utili compresi che consentono la percezione di dividendi detassati e la deduzione di minusvalenze da realizzo, ferma restando la possibile applicazione della clausola generale di cui all’articolo 37-bis del Dpr 600/73, incluso il comma 8, cioè l’interpello per ottenere la disapplicazione della norma. Il comportamento che si intende contrastare è il seguente: la società A acquista una partecipazione nella società B, al prezzo di 1.100; percepisce dividendi per 100 e rivende la partecipazione a mille, realizzando una minusvalenza, priva di participation exemption. Poiché il dividendo concorre a formare il reddito nella misura del 5% e la minusvalenza totalmente deducibile, la società realizza una perdita fiscale di 95, nonostante il reddito prima delle imposte sia pari a zero. La norma antielusiva rende indeducibile la minusvalenza fino a concorrenza del dividendo non imponibile, cioè 95.

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