Saturday, August 13, 2005

Fondi immobiliari senza esenzione

Non spetta ai fondi immobiliari l'esenzione Iva prevista per i cosiddetti servizi ausiliari resi da società facenti parte di un gruppo bancario mancando il requisito soggettivo di appartenenza al gruppo, non potendo il fondo identificarsi con la Sgr che lo gestisce. Queste le conclusioni della risoluzione 120/ E diffusa il 12 agosto 2005 dall'agenzia delle Entrate.
La legge 133 stabilisce l'esenzione da Iva per i servizi resi all'interno del gruppo bancario in presenza di due condizioni: a) il committente e il prestatore appartengono al medesimo gruppo bancario; b) si tratta di servizi ausiliari dell'attività delle società bancarie.
La risoluzione giunge a negare la spettanza del regime di esenzione sia per i servizi di locazione resi dal fondo che per quelli di gestione dallo stesso ricevuti, data l'impossibilità di identificare fiscalmente tale soggetto con la Sgr che lo gestisce e dunque di qualificarlo alla stregua di una società facente parte del medesimo gruppo delle banche affittuarie o del prestatore. I canoni di locazione e i servizi di gestione devono pertanto scontare l'Iva al 20 per cento.

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