Friday, December 17, 2004

Il Fisco chiarisce come si ammortizza l'avviamento "variabile"

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di rettifica contrattuale del valore dell'avviamento negli esercizi successivi all'acquisto di un ramo di azienda, il valore fiscale residuo dell’avviamento, risultante dalla differenza tra il nuovo valore di riferimento e le quote già dedotte negli esercizi precedenti, dovrà essere ammortizzato applicando un’aliquota non superiore al reciproco di dieci (periodo di ammortamento minimo, art. 103, comma 3, TUIR) meno il numero di esercizi per i quali il relativo ammortamento è già stato dedotto dal reddito imponibile. In ciascun esercizio successivo all’acquisizione del ramo d’azienda, la deduzione massima fiscalmente ammessa dovrà essere individuata tenendo conto sia delle eventuali variazioni del costo del bene iscritto in bilancio, sia del residuo periodo di ammortamento.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 15/12/2004, n. 154/E)

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