Wednesday, November 24, 2004

Identikit del nuovo Testo unico

Le più importanti innovazioni contenute nell’attuazione dell’articolo 4 della delega fiscale

LE REGOLE BASE

Aliquota. L’Ires, l’imposta sul reddito delle società che dal 2004 prende il posto dell’Irpeg, avrà un’aliquota del 33%, rispetto al 34% dell’Irpeg. L’aliquota sarà unica, poiché scomparirà il meccanismo di riduzione consentito dalla Dual Income Tax, definitivamente abolita dalla riforma.
Viene anche abolita la disciplina particolare prevista per le operazioni straordinarie: anche per queste operazioni è stata, infatti, prevista un’aliquota ridotta.

Divisione tra Fisco e bilancio. L’istituzione dell’Ires allinea la disciplina fiscale alle innovazioni introdotte nel Codice civile dall’altro importante intervento che sarà in vigore dal prossimo gennaio: la riforma del diritto societario. Nel Codice civile scomparirà l’attuale comma 2 dell’articolo 2426, che consente rettifiche di valore ai soli fini fiscali; specularmente, il Testo unico delle imposte prevede per i soggetti Ires l’istituzione di un «prospetto di riconciliazione» in cui confluiranno i componenti di natura fiscale e che costituirà parte della dichiarazione dei redditi.

I PUNTI DI SVOLTA

La participation exemption.
Tra i capisaldi dell’intervento di riforma sta il nuovo regime per i guadagni e le perdite derivanti dalle partecipazioni. Si tratta della «participation exemption»: l’esenzione fa sì che non siano più tassati i guadagni ottenuti dalla cessione di partecipazioni in società, se possedute da almeno un anno e iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. All’esenzione sui guadagni corrisponde simmetricamente l’irrilevanza fiscale delle perdite sulle stesse partecipazioni
La rivoluzione dei dividendi. L’altra chiave di volta nel disegno dell’Ires può essere individuata nel nuovo regime indicato per i dividendi: il prelievo sulle società diviene "definitivo" e non è più considerato come una sorta di "acconto" rispetto a quanto sarà successivamente richiesto ai soci. Di conseguenza, scompare il meccanismo del credito d’imposta (con i relativi «canestri») che viene oggi riconosciuto ai percettori: in futuro, i dividendi subiranno un prelievo sul 5% dell’ammontare, se il percettore è una società (con parziale doppia imposizione, evitabile con i regimi opzionali) e sul 40% se il percettore è una persona fisica

LE OPZIONI

Il prelievo per trasparenza.
Il carattere "definitivo" dell’Ires (rispetto al carattere di "acconto" dell’Irpeg) permette di estendere il prelievo per trasparenza finora riservato a società di persone. Sarà un prelievo opzionale, con regole diverse per Spa e Srl.

Il consolidato. Debutta la facoltà di "consolidare" le imposte dovute dal gruppo, effettuando una somma algebrica tra le singole posizioni fiscali delle società. Con il consolidato, la società capogruppo potrà regolare le pendenze tributarie anche per le società controllate che aderiscono all’opzione. La scelta per il consolidamento è prevista sia a livello nazionale sia a livello mondiale, ma dovrà essere mantenuta per più periodi di imposta. Tra le previsioni del consolidato mondiale compare anche — è una novità assoluta per il sistema tributario italiano — la definizione di «stabile organizzazione»

LA SORVEGLIANZA ANTIELUSIVA

Finanziamenti.
L’avvento dell’Ires coincide con una robusta revisione dei meccanismi di sorveglianza del debito: l’intento del legislatore è quello di contrastare gli utilizzi elusivi condizionando la deducibilità riconosciuta agli interessi passivi. I meccanismi previsti sono quelli del pro-rata patrimoniale e la thin capitalization (ovvero le misure per contrastare la sottocapitalizzazione). In linea di principio, la thin capitalization si applicherà alle imprese maggiori, per i finanziamenti dei soci più rilevanti.

Cfc. Tra gli intenti dichiarati della riforma c’è quello di dare maggiore competitività al sistema italiano rispetto ad altri ordinamenti. I nuovi istituti introdotti (come la facoltà del consolidato fiscale o la participation exemption) intendono fornire appeal al sistema, sia per incentivare la collocazione o il rientro delle holding in Italia sia, più genericamente, nei confronti dei non residenti. Quale corollario, si prevede un forte contrasto all’utilizzo dei paradisi fiscali e un capillare ricorso alla normativa sulle controlled foreign companies (Cfc): l’impiego di uno Stato della lista nera condiziona tra tra l’altro il prelievo sui dividendi e il consolidato mondiale


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