“SPESOMETRO” - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.000,00 EURO
“Spesometro”
L’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto un nuovo adempimento per i soggetti con partita IVA: la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate o ricevute che superano determinate soglie. Di fatto si tratta della riproposizione dell’abrogato “elenco clienti e fornitori”. Tuttavia, mentre l’”elenco clienti e fornitori” aveva come esclusivo obiettivo, per la verità mai raggiunto, di contrastare l’evasione dell’IVA, al nuovo strumento viene anche attribuita la funzione di strumento capace di misurare la capacità contributiva dei contribuenti al fine selettivo dell’accertamento sintetico del reddito (di qui il soprannome di “spesometro” ossia di “misuratore delle spese”).
In particolare:
- entro il 31 ottobre 2011 i soggetti con partita IVA devono comunicare telematicamente le operazioni effettuate o ricevute, fatturate o registrate nel 2010, di ammontare pari o superiore a 25.000 euro e riguarda le sole operazioni soggette ad obbligo di fatturazione (e quindi anche se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di privati cui è stata emessa fattura);
- entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, i soggetti con partita IVA devono comunicare telematicamente tutte le operazioni effettuate o ricevute di ammontare pari o superiore pari a superiore a 3.000 euro, ovvero a 3.600 euro per quelle documentate da ricevute o scontrini; tuttavia con riferimento al 2011 i soggetti con partita IVA devono comunicare le operazioni di ammontare pari o superiore a 3.600 documentate da ricevute o scontrini solo se poste in essere dal 1° luglio 2011 (in sostanza dall’1/1/2011 al 30/6/2011, la comunicazione riguarda le sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo uguale o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA).
Competenza- obbligo di comunicazione
La comunicazione è effettuata con riferimento alla registrazione dell’operazione (o in mancanza, alla data di effettuazione, che per i servizi è il pagamento).
Contratti ad esecuzione “periodica” o continuativa – contratti “collegati”
Particolare attenzione va posta in caso di operazioni legate a contratti a prestazioni “continuative e/o periodiche” ovvero a contratti “collegati”; infatti in questi casi l’obbligo di comunicazione scatta anche se le operazioni singolarmente fatturate siano inferiori ai limiti succitati.
Per i contratti d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti, anche non scritti, ad esecuzione periodica o continuativa (ad esempio, i contratti di agenzia o di consulenza), la comunicazione è obbligatoria se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare, relativi ad ogni singolo contratto, siano d’importo complessivo uguale o superiore ai predetti limiti: ciò significa che le singole fatture emesse, anche se di importo inferiore a 3.000 euro, devono essere oggetto di comunicazione.
La circolare n. 24/E del del 30/05/2011 riporta che questo deve ritenersi un principio di tipo generale, che vale quindi anche per le cessioni di beni[1].
Se nell’anno viene fatturato, ad esempio, solo un acconto di 1.000 euro, l’obbligo della comunicazione dell’operazione (da 1.000 euro) ricorre comunque anche se "sotto soglia", in considerazione che contrattualmente il corrispettivo supera la soglia rilevante.
Per i contratti tra loro collegati è stabilito che, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
Per gli altri contratti, per esempio di compravendita, il superamento della soglia deve essere verificato in relazione alle singole operazioni autonome.
Nelle operazioni in cui il corrispettivo non è previsto (ad es. le cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività d’impresa o la destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa) occorre far riferimento al valore normale del bene.
Esclusioni
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
— le operazioni non rilevanti ai fini iva (es. acquisti da privati);
— le operazioni fuori campo iva per carenza del presupposto oggettivo (es. cessione di terreno non edificabile) o del requisito della territorialità (es. prestazione di servizi generica effettuata a favore di un'impresa non residente);
— le importazioni;
— le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in Italia al cliente non residente (art. 8, co. 1, lett. a) e b), DPR 633/72)[2];
— le operazioni, attive e passive, effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (già inserite nell’elenco “black list”);
— le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, servizi idrici e del gas), ivi comprese le cessioni di immobili;
— operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, come i privati, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante bancomat, carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia[3];
— le operazioni intracomunitarie già inserite nei modelli intrastat;
— i contribuenti che si sono avvalsi del regime dei “minimi”;
— gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico (anche per le attività commerciali) comprese le ASL.
Cessioni/acquisti di autoveicoli
Resta obblicatorio l'adempimento per le cessioni e gli acquisti di autoveicoli, in quanto non monitorate dall'Anagrafe tributaria.
Enti no profit – soggetti non residenti
Sono soggetti all’obbligo anche gli enti non profit, relativamente alle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi relative all’attività commerciale svolta, e i soggetti non residenti aventi in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale.
Il modello di comunicazione
Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione resa o ricevuta, identificata in base alla data di registrazione o, in mancanza, a quella di effettuazione dell’operazione, i seguenti dati:
— l’anno di riferimento;
— la partita iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente;
— in caso di controparte non residente priva di codice fiscale italiano, cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio (se persona fisica), denominazione, domicilio e dati di un rappresentante (se società o ente);
— i corrispettivi dovuti e l’importo dell’iva, ovvero la specificazione che l’operazione è non imponibile o esente, al netto delle variazioni in diminuzione (cosicché l’operazione non deve essere comunicata se, per effetto di una nota di credito, scende al di sotto della soglia di rilevanza) e senza considerare le spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15, DPR 633/72;
— i corrispettivi, comprensivi dell’iva, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini iva, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (scontrini o ricevute).
Sanzioni
In caso di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art.11, DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471).
Non si ritiene siano sanzionabili le comunicazioni di operazioni escluse dall’obbligo o di importo inferiore alle citate soglie.
Correzioni e integrazioni – comunicazione sostitutiva
Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni.
[1] Viene fatto questo esempio: cessione di un bene per 10mila euro, con acconto nell’annodi 2.500 euro. Nella comunicazione andrà indicata l’operazione effettuata nell’anno di 2.500 euro - anche se inferiore alla soglia dei 3mila euro – indicando nel campo «data dell’operazione» quella di registrazione dell’operazione stessa.
[2] Nelle cessioni triangolari all’esportazione o comunitarie, la vendita interna fra il primo cedente e il promotore della triangolazione non è esclusa (cfr., anche se in testo non è molto chiaro, circolare n. 24/E 2011).
[3] Nonostante l’esclusione, si pongono non pochi problemi ai soggetti, soprattutto commercianti, che hanno cittadini stranieri come clienti. In simili rapporti, laddove l’acquirente non disponga del codice fiscale, è necessario acquisire nome, cognome, data di nascita,comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e stato estero del domicilio fiscale, tutti elementi obbligatori ai fini della compilazione dell’elenco. Inoltre, anche nelle operazioni con acquirenti residenti, non è sempre facile accertare se una certa carta è stata emessa in Italia o all’estero.
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