Friday, September 15, 2006

Rimborso Iva su automezzi - istanza entro il 15 dicembre 2006

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in tempi di record un decreto legge sui rimborsi Iva per i veicoli aziendali.
Il decreto (http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=29160) dispone che per ottenere il rimborso, escluse compensazioni e detrazioni, chi ha effettuato acquisti e importazioni dei predetti beni e servizi, dovrà presentare per via telematica, entro il 15 dicembre 2006, apposita istanza, utilizzando lo specifico modulo che verrà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Non è noto se l'istanza riguarderà esclusivamente le annualità già "chiuse" ovvero anche il 2006.

INDETRAIBILITA' IVA AUTOVETTURE - E' favorevole la sentenza della Corte di Giustizia della UE

L’attesa sentenza della Corte di Giustizia sul Diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi ad autoveicoli, compresi combustibili e lubrificanti, è stata emanata con effetti favorevoli per i contribuenti italiani.
Lo stato Italiano è stato infatti condannato ad adeguare le norme Iva in vigore ormai dal 1980 in violazione della Sesta Direttiva. Per la maggior parte delle imprese scatterà quindi il diritto al rimborso.
Tuttavia, poiché l’Iva indetraibile in tutti questi anni è stata detratta come costo e non è stata applicata in occasione della cessione degli autoveicoli in esame, il ricalcolo non si presenta agevole.
Inoltre le prime indicazioni del Ministero dell'Economia (vedi sotto) sono orientare a consentire una detrazione comunque più o meno limitata da analizzare caso per caso in funzione della effettiva "strumentalità" dell'auto (es. per il Ministero non costituirebbe utilizzo nell’esercizio di attività di impresa l’assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti).
Ci riserviamo di fornire indicazioni e approfondimenti per la procedura di recupero dell'Iva, ovvero per iniziare le pratiche dei rimborsi.


Ministero dell’Economia e del Dipartimento per le politiche fiscali - comunicato stampa del 14 settembre 2004

"La pronuncia del giudice comunitario, peraltro, non modifica i principi fondamentali del diritto alla detrazione IVA.Va ricordato, infatti, che la possibilità di detrarre l’Iva è riferita alle sole autovetture destinate a utilizzazioni inerenti a operazioni imponibili, effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa. Pertanto, la detrazione è limitata per le autovetture utilizzate anche ad altri fini, estranei all’attività d’impresa. In particolare, occorre sottolineare che non costituisce utilizzo nell’esercizio di attività di impresa l’assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti (c.d. fringe benefit). In considerazione di ciò, l’Amministrazione finanziaria sta studiando una specifica procedura, che consenta ai contribuenti di dichiarare le percentuali di utilizzazione delle autovetture per usi extraziendali. Va considerato, inoltre, che la maggiore detrazione dell’Iva produce effetti di segno contrario sulla determinazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell’IRAP (in termini di minori ammortamenti e minori spese di funzionamento e manutenzione deducibili). La modulistica che l’Amministrazione finanziaria ha allo studio dovrà consentire anche il calcolo di queste conseguenze".

Saturday, September 09, 2006

MANOVRA FINANZIARIA 2006 – CONVERSIONE DECRETO LEGGE N. 223/2006 (PARTE I)

Il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (“manovra correttiva”) avente ad oggetto una serie di interventi mirati al contrasto all’evasione fiscale ed all’aumento del gettito (cfr. nostra circolare n. 04/2006) è stato convertito in Legge con importanti variazioni rispetto alla prima stesura del Governo.
Alcuni chiarimenti sulla manovra sono già stati forniti dall’Agenzie delle Entrate con le circolari nn. 27 e 28/E del 4 agosto 2006 al contenuto delle quali facciamo riferimento in questa nostra circolare che abbiamo deciso di suddividere in più parti per la numerosità dei temi che verranno trattati.


RICALCOLO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE DIRETTE PER IL 2006
Le norme che allargano la base imponibile delle società di capitali devono essere già considerate ai fini del calcolo degli acconti per il 2006. Infatti , per i soli soggetti IRES, alcune delle nuove disposizioni sono in vigore già a partire dall’esercizio in corso alla data del 4 luglio 2006 e vanno direttamente ad incidere sulla determinazione degli acconti IRES e IRAP relativi a tale esercizio.
Tuttavia, mentre i soggetti con esercizio “a cavallo” dovranno già effettuare i ricalcoli in sede di versamento anche del primo acconto ovvero esclusivamente del secondo, i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare dovranno applicare le nuove disposizioni e quindi operare il ricalcolo dell’acconto, solo in occasione del versamento dell’unica o seconda rata in scadenza a novembre 2006.


REDDITO DI IMPRESA - NOVITA’ IRES 2006 (CON OBBLIGO DI RICALCOLO DELL’ACCONTO)

1) SOCIETÀ NON OPERATIVE (COSIDDETTE “SOCIETÀ DI COMODO”)
Il decreto modifica il regime delle c.d. “società di comodo”, previsto dall’articolo 30, della legge del 23 dicembre 1994, n. 724. Come si evince dalla relazione di accompagnamento, le modifiche apportate dalla norma in commento hanno la finalità di rendere più efficaci le disposizioni che contrastano l’attività delle società non operative. A tal fine, sono stati effettuati i seguenti interventi:
- innalzamento delle percentuali utilizzate per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative;
- innalzamento delle percentuali utilizzate per stabilire l’entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato dalle società non operative;
- impossibilità di chiedere a rimborso, di cedere o di utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’IVA a credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Lo stesso credito, inoltre, in assenza, per tre periodi di imposta consecutivi, di operazioni attive rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non potrà più essere “riportato in avanti”, dalla società o ente non operativo, a scomputo dell’IVA a debito, relativa ai periodi d’imposta successivi;
- qualora il contribuente evidenzi situazioni straordinarie che di fatto hanno reso impossibile il conseguimento dei parametri e degli obiettivi previsti dalle medesime disposizioni, vi è l’obbligo per il contribuente stesso di chiedere, al direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la disapplicazione delle norme antielusive, al fine di ottenere una rilevanza ufficiale della prova contraria (altrimenti non validamente opponibile al fisco). Al riguardo, si fa presente che si riconduce in tale ambito anche la causa di esclusione collegata all’esistenza di un periodo di “non normale svolgimento dell’attività” che, in assenza della modifica in commento, avrebbe operato in modo automatico in quanto ricompresa tra le cause di esclusione di cui al previdente articolo 30.

2) AMMORTAMENTO ANTICIPATO DI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA
Il decreto esclude la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio d’impresa. Più in particolare, l’esclusione dell’ammortamento anticipato si applica ai beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, vale a dire alle autovetture (ed autocaravan) di cui alle…lettere a) ed m) dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ed ai ciclomotori e motocicli che non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

3) AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI E RELATIVI TERRENI PERTINENZIALI
Il decreto stabilisce che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20%e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.
Il medesimo ricalcolo dell’indeducibilità dovrebbe essere effettuato anche con riferimento ai canoni di leasing immobiliare.


4) AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI
Il decreto ha apportato all’articolo 103, comma 1, TUIR le seguenti modifiche:
a) il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how è incrementato da un terzo al 50% del costo;
b) il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa è ridotto da un decimo a un diciottesimo del costo.


5) OPERE, FORNITURE E SERVIZI ULTRANNUALI
Il decreto abroga il comma 3 dell’articolo 93 del TUIR, secondo cui il valore delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi, determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti, può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2%.


ALTRE NOVITA’ IN TEMA DI REDDITO DI IMPRESA

DEDUCIBILITÀ EXTRACONTABILE DELLE SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCA E SVILUPPO
Il decreto include le spese di ricerca e sviluppo tra quelle per le quali è consentito l’utilizzo del meccanismo delle deduzioni extracontabili di cui all’articolo 109 del TUIR, da evidenziare nel quadro EC del modello Unico, con la conseguente attivazione del vincolo sul patrimonio netto previsto in correlazione alle predette deduzioni.


RIPORTO DELLE PERDITE NELLA TRASPARENZA FISCALE
Il decreto stabilisce che le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.


REGIME DI TRASPARENZA FISCALE DELLE S.R.L. A RISTRETTA BASE AZIONARIA
La novità contenuta nel decreto disciplina il regime di trasparenza delle società a responsabilità limitata a ristretta compagine sociale in quanto viene eliminata la specifica causa di inapplicabilità o di esclusione dal regime di trasparenza in caso di possesso o acquisto di partecipazioni che si qualificano per la participation exemption.


“ESTEROVESTIZIONE” - SOCIETÀ ESTERE RESIDENTI IN ITALIA
Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio della Stato la sede dell’amministrazione e quindi la residenza di società ed enti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti quando, alternativamente:
a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente, formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.


EQUIPARAZIONE FISCALE DI AUTOCARRI AD AUTOVETTURE AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DI IMPRESA
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il dipartimento per i Trasporti terrestri del ministero dei Trasporti, verranno individuati i veicoli che, indipendentemente della categoria di omologazione, possono essere utilizzati anche per il trasporto privato di persone, e quindi, in sostanza, essere utilizzati anche a fini personali piuttosto che per l'esercizio dell'attività.

INDEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE REALIZZATE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
A partire dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 sono indeducibili le minusvalenze realizzate a seguito di assegnazione dei beni ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (diversi da quelli che generano ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Tuir).


FUSIONI E SCISSIONI: LIMITAZIONE AL RIPORTO DELLE PERDITE
Viene modificata la disciplina dei limiti al riporto delle perdite nell’ipotesi di retrodatazione degli effetti fiscali delle operazioni di fusione e scissione. Con riguardo alla fusione, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali era consentito alle società che vi partecipavano compensare tra loro i risultati positivi e i risultati negativi relativi al periodo d’imposta interessato dall’operazione straordinaria, senza incorrere nelle limitazioni in tema di riporto delle perdite.


DIVIDENDI DA PARADISI FISCALI
L’art. 47 del TUIR prevede attualmente un regime di concorso parziale alla formazione del reddito imponibile (40%) degli utili e proventi equiparati di fonte italiana ed estera, percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, con riferimento a partecipazioni qualificate. La predetta disciplina non opera qualora gli utili siano corrisposti da soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, come individuati dal D.M. 21 novembre 2001 (“black list”). In siffatta ipotesi, gli utili relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, a meno che gli stessi non siano già stati imputati al socio per trasparenza ovvero sia stata data dimostrazione, in seguito all’esercizio dell’interpello, che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
In base a tale formulazione della norma, la menzionata disciplina non risultava applicabile in tutte le ipotesi in cui gli utili di partecipazione fossero comunque provenienti da società residenti in Paesi c.d. black list, ancorché distribuiti da soggetti non residenti in Stati a fiscalità privilegiata, quali anelli intermedi della catena partecipativa (sub-holding) residenti in Stati a fiscalità ordinaria. Queste triangolazioni sui dividendi consentivano ai soci di percepire utili provenienti dai paradisi fiscali attraverso società intermedie, sostanzialmente interposte.
Per effetto della modifica contenuta nel decreto, il regime di tassazione integrale riguarderà non solo gli utili e i proventi equiparati “corrisposti” (distribuiti) direttamente dai soggetti residenti nel paradiso fiscale, ma anche quelli da essi “provenienti” (generati) che fluiscono tramite società intermedie.
La modifica in discorso trova applicazione anche relativamente agli utili e ai proventi “provenienti” da società e enti di ogni tipo residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, percepiti da soggetti IRES.


NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPORTO ILLIMITATO DELLE PERDITE
Il decreto modifica significativamente il contenuto dell’articolo 84 del TUIR in materia di riporto e utilizzo delle perdite fiscali.
In primo luogo il decreto stabilisce che:
a) i primi tre periodi d’imposta in relazione ai quali è consentito il riporto illimitato delle perdite realizzate devono decorrere dalla data di costituzione della società;
b) le perdite si devono riferire ad una nuova attività produttiva.
In secondo luogo il decreto estende alle società appartenenti ad un gruppo il divieto di riporto delle perdite pregresse al verificarsi delle condizioni ostative previste dal comma 3 dell’art. 84 del TUIR quali:
1) il trasferimento a terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società che riporta le perdite;
2) la modifica dell’attività principale in fatto esercitata nel periodo d’imposta di maturazione delle perdite.


DISCIPLINA IVA NEL SUBAPPALTO
La nuova normativa aggiunge all’articolo 17 del DPR 633/72 una nuova disposizione in base che estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge, ossia integrazione della fattura da parte di chi la riceve), rendendo l’appaltatore debitore dell’imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato.
Oggetto di questa disposizione sono le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Sembra che la disposizione non si applichi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La legge di conversione estende ai subappaltatori che rientrino in tale regime la facoltà di richiedere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale. Inoltre al subappaltatore viene consentito di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in quanto il subappaltatore, non potendo fatturare con IVA le prestazioni rese all’appaltatore, avrà normalmente una posizione IVA a credito. La norma, inoltre, eleva il limite di 516.456,90 euro, ad un milione di euro a favore dei subappaltatori il cui volume d’affari registrato nell’anno precedente riguardi per almeno l’80% prestazioni rese “in esecuzione di contratti di subappalto”. Anche queste disposizioni si applicheranno successivamente all’autorizzazione dell’Unione europea.


RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI APPALTATORI PER L’EFFETTUAZIONE ED IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI DOVUTI DAI SUBAPPALTATORI PER I PROPRI DIPENDENTI
Il decreto introduce la responsabilità solidale degli appaltatori per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dai subappaltatori per i propri dipendenti.
Ma la responsabilità non si esaurisce qui in quanto anche il committente principale è interessato ai nuovi obblighi. E’ infatti previsto inderogabilmente che il committente principale paghi il corrispettivo dovuto all’appaltatore solo dopo aver verificato, tramite l’acquisizione della relativa documentazione, l’esatto adempimento degli obblighi concernenti l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui è tenuto l’appaltatore in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati.


TASSAZIONE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI OGGETTO DI DONAZIONE
Il decreto apporta modifiche in tema di cessioni a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione.
In base all’art. 67 del TUIR, nella formulazione vigente prima della modifica, “costituiscono plusvalenze tassabili, … le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione …”.


ALTRE DISPOSIZIONI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE
Il legislatore dispone l’applicazione generalizzata dell’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato.
In precedenza, ai sensi delle norme abrogate, l’Amministrazione finanziaria poteva procedere all’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (anche per opzione) e degli esercenti arti e professioni, se:
- in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultava superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta (“non congruità”);
- nel caso di rilevanti situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale (limitatamente ai soggetti esercenti attività di impresa);
- in caso di inattendibilità della contabilità ordinaria, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con DPR 16 settembre 1996, n. 570.


NUOVA FATTISPECIE PENALE PER OMESSO VERSAMENTO IVA O INDEBITA COMPENSAZIONE
Vengono introdotte due nuove fattispecie delittuose riferite all’omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale e all’utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ove l'ammontare ecceda 50.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta. La sanzione penale prevista è la reclusione da sei mesi a due anni.


ALLARGAMENTO DEI TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO
Il decreto modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini IVA la disciplina dei termini per l’attività di accertamento.
La norma è volta a garantire all’amministrazione finanziaria, a fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, l’utilizzabilità degli elementi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto a pena di decadenza per l’accertamento.
È, infatti, previsto che l’ordinario termine decadenziale per l’attività di accertamento è aumentato al doppio quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.


ANAGRAFE TRIBUTARIA
Viene introdotto l’obbligo per le imprese, gli intermediari assicurativi e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, di comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO TELEMATICO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA – “F24 ON LINE”

La manovra finanziaria contenuta nel Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 e nella relativa legge di conversione stabiliscono che dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali, esclusivamente in via telematica.
Ciò significa che tutti i titolari di partita IVA, nessuno escluso e indipendentemente dal loro volume d’affari non potranno più utilizzare il comune modello F24 cartaceo per pagare imposte e contributi presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione.
Restano esclusi dall’obbligo i contribuenti che non sono non titolari di partita IVA, i quali potranno continuare ad effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO TELEMATICO - PAGAMENTO MEDIANTE “HOME-BANKING” (CBI – CORPORATE BANKING INTERBANCARIO)

Il decreto e i successivi chiarimenti ministeriali prevedono che la formula più semplice per il pagamento telematico sia quella che avviene attraverso il sistema dell’home-banking (CBI – Corporate banking Interbancario) con il quale ormai da tempo molte imprese hanno preso confidenza, anche per i risparmi di tempo e di costo che tale sistema offre, essendo, tra l’altro facilmente accessibile direttamente dal proprio PC via internet. Grazie ai servizi bancari online si può ricevere comodamente sul proprio PC l'estratto conto e i documenti ufficiali, senza i costi della classica lettera.

In questo caso per pagare il mod. F24 occorre semplicemente:

- per i soggetti che già utilizzano un servizio di home-banking, verificare che la propria banca offra la funzionalità del pagamento tributi modello F24 on line (l’istituto di credito deve avere aderito al CBI – Corporate banking Interbancario);
- per i soggetti che NON utilizzano ancora il servizio di home-banking, è necessario farne richiesta alla propria banca, disponendo di un collegamento internet e di un conto corrente bancario presso un istituto di credito che offre tale servizio (home-banking CBI – Corporate banking Interbancario). Verranno fornite username e password per l’accesso e l’utilizzo.

Si ricorda che dovranno essere “presentati” on line anche i modelli F24 a saldo ZERO.

MODALITÀ ALTERNATIVE DI PAGAMENTO TELEMATICO ATTRAVERSO FISCONLINE

Le modalità alternative (più complesse) offerte dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’F24 on line sono le seguenti

1. F24 on line attraverso il sito internet Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;
2. F24 cumulativo per pagare il modello F24 per il tramite di un intermediario abilitato ad Entratel (commercialisti, CAAF, Associazioni di categoria);

Le istruzioni per accedere ai servizi di Fisconline

Il servizio F24 online consente alle persone fisiche ed alle società di pagare direttamente il modello F24 tramite il sito internet Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Per usufruire del servizio è necessario che il contribuente svolga le seguenti operazioni preliminari:

1. verificare di essere titolare di un conto corrente bancario presso una delle banche che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate;
2. configurare il browser (es. Windows Explorer) per abilitarlo ad una connessione protetta SSL e scaricare ed installare all'interno del browser il certificato di protezione;

Ciò fatto, il contribuente dovrà:

3. scaricare e installare sul PC l’ultima versione del software “F24 On Line” per la compilazione del modello F24;
4. scaricare e installare sul PC il software “File Internet” che permette di predisporre il file da inviare;
5. acquisire un PIN (Personal Identification Number) dal sito Fisconline ovvero presso l’Agenzia delle Entrate per proteggere i dati ed effettuare l’invio;

Tutte le istruzioni, la documentazione, la richiesta PIN e i software necessari sono disponibili sui siti:

http://fisconline.agenziaentrate.it/
e
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Servizi+Telematici/