Saturday, August 13, 2005

Fondi immobiliari senza esenzione

Non spetta ai fondi immobiliari l'esenzione Iva prevista per i cosiddetti servizi ausiliari resi da società facenti parte di un gruppo bancario mancando il requisito soggettivo di appartenenza al gruppo, non potendo il fondo identificarsi con la Sgr che lo gestisce. Queste le conclusioni della risoluzione 120/ E diffusa il 12 agosto 2005 dall'agenzia delle Entrate.
La legge 133 stabilisce l'esenzione da Iva per i servizi resi all'interno del gruppo bancario in presenza di due condizioni: a) il committente e il prestatore appartengono al medesimo gruppo bancario; b) si tratta di servizi ausiliari dell'attività delle società bancarie.
La risoluzione giunge a negare la spettanza del regime di esenzione sia per i servizi di locazione resi dal fondo che per quelli di gestione dallo stesso ricevuti, data l'impossibilità di identificare fiscalmente tale soggetto con la Sgr che lo gestisce e dunque di qualificarlo alla stregua di una società facente parte del medesimo gruppo delle banche affittuarie o del prestatore. I canoni di locazione e i servizi di gestione devono pertanto scontare l'Iva al 20 per cento.

Competenza fiscale delle provvigioni

Con la risoluzione n. 115/ E dell'8 agosto 2005 l'Agenzia delle Entrate precisa che la prestazione dell’agente di commercio si considera ultimata alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente e il terzo. Negli ultimi anni sono sorte notevoli perplessità sull'individuazione del momento in cui la provvigione deve considerarsi certa, e dunque fiscalmente imponibile per l’agente o deducibile per il preponente, a causa della riforma civilistica del contratto di agenzia introdotta dal Dlgs 65/ 99.
Nella risoluzione 115/ E le Entrate rispondono all'interpello di un agente che chiedeva in quale anno dovesse essere tassato il suo ricavo con un contratto che stabiliva la spettanza della provvigione solo al momento dell'incasso della fornitura da parte del preponente (cosiddette « provvigioni sull'incassato » ) .

Sul piano fiscale, la provvigione soddisfa i requisiti di oggettiva determinabilità ed esistenza certa (richiesti dall'articolo 109, comma 1 del Tuir ai fini dell'individuazione del momento temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi) con la firma del contratto.

Ne consegue che, per esempio, se l'agente ha concluso un contratto nel mese di dicembre 2005, la sua provvigione è di " competenza" dell'anno 2005, a prescindere dal fatto che il pagamento della provvigione avvenga nel 2006.