Le
società di capitali e le imprese con ricavi fino a 10 miliardi di vecchie lire potranno essere raggiunte da un accertamento in base a Gerico qualora, per almeno due anni su tre consecutivi,
abbiano dichiarato ricavi inferiori a quelli conteggiati dal software. Questa la novità contenuta in un emendamento presentato dal Governo in materia di studi di settore da introdurre nella Finanziaria 2005.
Se tale emendamento non subirà modifiche e verrà varato con la Finanziaria, a partire dall'annualità 2004 saranno estese ai cosiddetti «ordinari per obbligo» le stesse regole attualmente osservate nei riguardi di contribuenti «ordinari per opzione». Con l'aggravante, inoltre, che l'ufficio potrà emettere l'accertamento automatico (senza preventiva verifica in azienda) anche per ogni singola annualità in difetto in base a Gerico (indipendentemente, quindi, dallo scostamento per due anni su tre). Questo potrà avvenire, però, per le imprese e non per i professionisti e, inoltre, solo qualora siano rilevate anomalie significative negli indici di coerenza (economica, finanziaria o patrimoniale) la cui portata sarà precisata in dettaglio da un futuro provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
Per tutte le imprese e i professionisti accertabili in base al responso di Gerico, tuttavia (sia previo scostamento di due anni su tre, sia con riferimento all'accertamento di annualità singole), l'ufficio delle Entrate sarà obbligato per legge (e non più in base a semplice circolare) a far precedere l'avviso dalla procedura di accertamento per adesione, che inizia con l'invito a comparire.
Le nuove norme proposte dal Governo sono destinate ad avere effetto dal periodo d'imposta 2004. Non è chiaro, al momento, se l'eventuale scostamento nel corso del 2002 o 2003 potrà essere sommato a quello del 2004 in modo da abilitare da subito le Entrate (sin dal 2004) all'accertamento automatico in base a Gerico. Negli anni passati, per la situazione analoga creatasi per gli «ordinari per opzione», fu data la soluzione negativa (punto 4.1, circolare 148/E/1999). La soluzione oggi più sostenibile, ovviamente, è quella secondo cui l'ufficio dovrebbe non tener conto dell'eventuale scostamento per gli anni anteriori al 2004. Questo anche alla luce dell'espressa decorrenza «dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004».