Sunday, November 28, 2004

IAS fra obblighi e facoltà

Le norme attuative (previste dall'articolo 25 della legge 306/03), adottate dal Consiglio dei ministri di venerdì 26 novembre, riconoscono la facoltà di redigere il bilancio di esercizio 2005 in base agli Ias non solo per le società quotate, le banche e le imprese assicurative, ma anche per tutte le altre imprese.
In particolare a partire dal 2005, le imprese obbligate dal regolamento comunitario n. 1606/02 alla redazione del bilancio consolidato in base ai criteri Ias potranno redigere anche i bilanci di esercizio secondo tali principi. In tal modo si risolve, dal punto di vista civilistico, il problema della redazione dei bilanci di esercizio con criteri difformi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato.
Inoltre, tutte le altre società potranno scegliere di utilizzare gli Ias, con l'eccezione delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, ma solo a partire dall'esercizio individuato da un apposito decreto del ministero dell'Economia, che ancora deve essere varato.
La scelta di utilizzare gli Ias nella redazione del bilancio di esercizio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente illustrate nella nota integrativa, assieme all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Il decreto prevede restrizioni alla possibilità di distribuire degli utili derivanti dalle valutazioni al fair value (valore equo), diverse da quelle relative agli strumenti finanziari destinati alla negoziazione. Questi utili devono essere accantonati in una riserva non distribuibile fino al momento del realizzo dello strumento finanziario che, che generalmente, avverrà con la cessione. Lo stesso discorso vale per le riserve di patrimonio netto, costituite e alimentate direttamente in contropartita alla valutazione al fair value di attività e strumenti finanziari: si tratta della valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita.
Gli effetti tributari sono state regolamentate tramite l'applicazione del doppio binario, con una modifica all'articolo 109, comma 4, lettera b, del Tuir.

Saturday, November 27, 2004

CONTABILITA' - Ias facoltativi nei bilanci di esercizio

Il regolamento Ce 1606/2002, recepito dalla Finanziaria 2003 prevede l'obbligatorietà degli Ias/Ifrs dal prossimo 1 gennaio per società quotate, assicurazioni (quotate e non), banche ed enti finanziari. Secondo la bozza solo le società quotate, le banche e gli enti finanziari, le imprese da questi controllate, avranno la facoltà di conformare i propri bilanci individuali ai nuovi standard contabili internazionali già dal 1 gennaio 2005 (l'obbligo scatterà infatti solo dal 2006). Una possibilità di opzione riservata, solo alle imprese a loro volta controllate da società quotate, banche ed enti finanziari, anche per il consolidato. Norme ad hoc per le assicurazioni.

ACCERTAMENTI E CONTROLLI - Studi di settore sotto accusa

I dottori commercialisti chiedono che gli studi di settore, per i contribuenti in contabilità ordinaria e obbligati al bilancio, siano strumenti di controllo, standard per individuare le situazioni patologiche, senza essere indici presuntivi di reddito. Viene criticato anche il concordato preventivo triennale, dove si ravvisano elementi di incostituzionalità, in quanto il reddito non è quello effettivo, sia pure presuntivo, ma quello previsto dall'Amministrazione finanziaria.

Friday, November 26, 2004

Aumento del contributo integrativo Cassa Nazionale dal 2 al 4%

Tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'lVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
La percentuale da applicare sul volume di affari ai fini Iva prodotto dal 2005 passa dal 2 al 4%.

Wednesday, November 24, 2004

Identikit del nuovo Testo unico

Le più importanti innovazioni contenute nell’attuazione dell’articolo 4 della delega fiscale

LE REGOLE BASE

Aliquota. L’Ires, l’imposta sul reddito delle società che dal 2004 prende il posto dell’Irpeg, avrà un’aliquota del 33%, rispetto al 34% dell’Irpeg. L’aliquota sarà unica, poiché scomparirà il meccanismo di riduzione consentito dalla Dual Income Tax, definitivamente abolita dalla riforma.
Viene anche abolita la disciplina particolare prevista per le operazioni straordinarie: anche per queste operazioni è stata, infatti, prevista un’aliquota ridotta.

Divisione tra Fisco e bilancio. L’istituzione dell’Ires allinea la disciplina fiscale alle innovazioni introdotte nel Codice civile dall’altro importante intervento che sarà in vigore dal prossimo gennaio: la riforma del diritto societario. Nel Codice civile scomparirà l’attuale comma 2 dell’articolo 2426, che consente rettifiche di valore ai soli fini fiscali; specularmente, il Testo unico delle imposte prevede per i soggetti Ires l’istituzione di un «prospetto di riconciliazione» in cui confluiranno i componenti di natura fiscale e che costituirà parte della dichiarazione dei redditi.

I PUNTI DI SVOLTA

La participation exemption.
Tra i capisaldi dell’intervento di riforma sta il nuovo regime per i guadagni e le perdite derivanti dalle partecipazioni. Si tratta della «participation exemption»: l’esenzione fa sì che non siano più tassati i guadagni ottenuti dalla cessione di partecipazioni in società, se possedute da almeno un anno e iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. All’esenzione sui guadagni corrisponde simmetricamente l’irrilevanza fiscale delle perdite sulle stesse partecipazioni
La rivoluzione dei dividendi. L’altra chiave di volta nel disegno dell’Ires può essere individuata nel nuovo regime indicato per i dividendi: il prelievo sulle società diviene "definitivo" e non è più considerato come una sorta di "acconto" rispetto a quanto sarà successivamente richiesto ai soci. Di conseguenza, scompare il meccanismo del credito d’imposta (con i relativi «canestri») che viene oggi riconosciuto ai percettori: in futuro, i dividendi subiranno un prelievo sul 5% dell’ammontare, se il percettore è una società (con parziale doppia imposizione, evitabile con i regimi opzionali) e sul 40% se il percettore è una persona fisica

LE OPZIONI

Il prelievo per trasparenza.
Il carattere "definitivo" dell’Ires (rispetto al carattere di "acconto" dell’Irpeg) permette di estendere il prelievo per trasparenza finora riservato a società di persone. Sarà un prelievo opzionale, con regole diverse per Spa e Srl.

Il consolidato. Debutta la facoltà di "consolidare" le imposte dovute dal gruppo, effettuando una somma algebrica tra le singole posizioni fiscali delle società. Con il consolidato, la società capogruppo potrà regolare le pendenze tributarie anche per le società controllate che aderiscono all’opzione. La scelta per il consolidamento è prevista sia a livello nazionale sia a livello mondiale, ma dovrà essere mantenuta per più periodi di imposta. Tra le previsioni del consolidato mondiale compare anche — è una novità assoluta per il sistema tributario italiano — la definizione di «stabile organizzazione»

LA SORVEGLIANZA ANTIELUSIVA

Finanziamenti.
L’avvento dell’Ires coincide con una robusta revisione dei meccanismi di sorveglianza del debito: l’intento del legislatore è quello di contrastare gli utilizzi elusivi condizionando la deducibilità riconosciuta agli interessi passivi. I meccanismi previsti sono quelli del pro-rata patrimoniale e la thin capitalization (ovvero le misure per contrastare la sottocapitalizzazione). In linea di principio, la thin capitalization si applicherà alle imprese maggiori, per i finanziamenti dei soci più rilevanti.

Cfc. Tra gli intenti dichiarati della riforma c’è quello di dare maggiore competitività al sistema italiano rispetto ad altri ordinamenti. I nuovi istituti introdotti (come la facoltà del consolidato fiscale o la participation exemption) intendono fornire appeal al sistema, sia per incentivare la collocazione o il rientro delle holding in Italia sia, più genericamente, nei confronti dei non residenti. Quale corollario, si prevede un forte contrasto all’utilizzo dei paradisi fiscali e un capillare ricorso alla normativa sulle controlled foreign companies (Cfc): l’impiego di uno Stato della lista nera condiziona tra tra l’altro il prelievo sui dividendi e il consolidato mondiale


Chiaravalli, Reali e Associati/CHREA.COM lancia il proprio BLOG su internet

Il 24 novembre 2004 nasce il blog dello Studio Chiaravalli, Reali e Associati/CHREA.COM

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