IAS fra obblighi e facoltà
Le norme attuative (previste dall'articolo 25 della legge 306/03), adottate dal Consiglio dei ministri di venerdì 26 novembre, riconoscono la facoltà di redigere il bilancio di esercizio 2005 in base agli Ias non solo per le società quotate, le banche e le imprese assicurative, ma anche per tutte le altre imprese.
In particolare a partire dal 2005, le imprese obbligate dal regolamento comunitario n. 1606/02 alla redazione del bilancio consolidato in base ai criteri Ias potranno redigere anche i bilanci di esercizio secondo tali principi. In tal modo si risolve, dal punto di vista civilistico, il problema della redazione dei bilanci di esercizio con criteri difformi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato.
Inoltre, tutte le altre società potranno scegliere di utilizzare gli Ias, con l'eccezione delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, ma solo a partire dall'esercizio individuato da un apposito decreto del ministero dell'Economia, che ancora deve essere varato.
La scelta di utilizzare gli Ias nella redazione del bilancio di esercizio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente illustrate nella nota integrativa, assieme all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Il decreto prevede restrizioni alla possibilità di distribuire degli utili derivanti dalle valutazioni al fair value (valore equo), diverse da quelle relative agli strumenti finanziari destinati alla negoziazione. Questi utili devono essere accantonati in una riserva non distribuibile fino al momento del realizzo dello strumento finanziario che, che generalmente, avverrà con la cessione. Lo stesso discorso vale per le riserve di patrimonio netto, costituite e alimentate direttamente in contropartita alla valutazione al fair value di attività e strumenti finanziari: si tratta della valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita.
Gli effetti tributari sono state regolamentate tramite l'applicazione del doppio binario, con una modifica all'articolo 109, comma 4, lettera b, del Tuir.
In particolare a partire dal 2005, le imprese obbligate dal regolamento comunitario n. 1606/02 alla redazione del bilancio consolidato in base ai criteri Ias potranno redigere anche i bilanci di esercizio secondo tali principi. In tal modo si risolve, dal punto di vista civilistico, il problema della redazione dei bilanci di esercizio con criteri difformi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato.
Inoltre, tutte le altre società potranno scegliere di utilizzare gli Ias, con l'eccezione delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile, ma solo a partire dall'esercizio individuato da un apposito decreto del ministero dell'Economia, che ancora deve essere varato.
La scelta di utilizzare gli Ias nella redazione del bilancio di esercizio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente illustrate nella nota integrativa, assieme all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Il decreto prevede restrizioni alla possibilità di distribuire degli utili derivanti dalle valutazioni al fair value (valore equo), diverse da quelle relative agli strumenti finanziari destinati alla negoziazione. Questi utili devono essere accantonati in una riserva non distribuibile fino al momento del realizzo dello strumento finanziario che, che generalmente, avverrà con la cessione. Lo stesso discorso vale per le riserve di patrimonio netto, costituite e alimentate direttamente in contropartita alla valutazione al fair value di attività e strumenti finanziari: si tratta della valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita.
Gli effetti tributari sono state regolamentate tramite l'applicazione del doppio binario, con una modifica all'articolo 109, comma 4, lettera b, del Tuir.