Lavorazioni Extra UE – no IVA alla reintroduzione
I servizi di lavorazione eseguiti in un Paese terzo su beni destinati a essere reimportati devono essere assoggettati a Iva tramite autofattura al momento dell'effettuazione della prestazione, senza scontare l'identico tributo anche in dogana al momento della loro reintroduzione. Con questa posizione assunta dagli Stati membri nel Comitato Iva e recepita dall'agenzia delle Entrate e dall'agenzia delle Dogane risolve in via definitiva una questione di incertezza che aveva preoccupato gli operatori dal 1˚ gennaio 2010.
All'atto della reimportazione, e quindi dell'assolvimento delle formalità doganali, il committente dovrà presentare in dogana la documentazione inerente la prova dell'avvenuto reverse charge, esibendo dunque l'autofattura.