Saturday, January 19, 2008

OSSERVAZIONI SU FINANZIARIA 2008 – COSA FARE?

  1. LEASING

L'impresa utilizzatrice può dedurre i canoni di leasing condizione che:

  1. la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento del bene oggetto del contratto (corrispondente al coefficiente di ammortamento tabellare ministeriale in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa);
  2. in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente (normalmente ammortamento al 3 per cento annuo) determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni (questo è il caso che capita più di frequente), la deduzione è ammessa se la durata del contratto è, rispettivamente, uguale o superiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni;
  3. per i veicoli aziendali (autovetture, motocicli ecc. diversi da quelli dati in uso ai dipendenti) la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto sia uguale o superiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento tabellare ministeriale (quattro anni).

La disposizione concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.


 

OSSERVAZIONI: verificare che i contratti di leasing stipulati dall' 1/1/2008 abbiano durata almeno pari a 2/3 del periodo di ammortamento del bene. Per le AUTO la durata del contratto non può essere inferiore a 48 mesi; per gli IMMOBILI (ammortizzabili al 3%) la durata del contratto non può essere inferiore a 18 anni


 

  1. SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza diventano
deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa.

Saranno comunque deducibili le spese relative a beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00.


 

Per la detrazione dell'IVA la Finanziaria 2008 non prevede l'aumento a 50,00 euro pertanto la detraibilità dell'IVA continuerà ad essere ammessa solo per i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente euro 25,82.


 

OSSERVAZIONI: a partire dal 2008 per determinare la deducibilità delle spese di rappresentanza occorre attendere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dedurre al 100% le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00.

Detrarre l'IVA al 100% solo per i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente euro 25,82.


 


 

  1. IVA – BASE IMPONIBILE - OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI PARTI CORRELATE CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE LIMITATO

Allo scopo di evitare evasioni su operazioni imponibili IVA, a decorrere dal 1° marzo 2008 per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato per effetto del pro-rata (art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972), la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se l'operazione è effettuata "infragruppo" ovvero da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto (e se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore).


 

OSSERVAZIONI: verificare che le eventuali operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti di parti correlate (società appartenenti al gruppo) che detraggono l'IVA in misura limitata avvengano a valore normale (di mercato).


 

  1. USO DI AUTO E CELLULARI PER FINALITA' ESTRANEE ALL'IMPRESA - AUTOCONSUMO IMPONIBILE AI FINI IVA

La presunzione secondo cui le prestazioni di servizi si considerano operazioni imponibili (da assoggettare ad IVA) in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti ("autoconsumo per finalità estranee") non si applica:

a) all'uso dei veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione anche finanziaria e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in misura ridotta (attualmente 40%). Questa Disposizione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007;

b) all'uso delle apparecchiature di telefonia cellulare e alle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione solo una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione anche finanziaria e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione. Questa Disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008.


 


 

OSSERVAZIONI: continuare a detrarre l'IVA sui costi auto e telefoni cellulari in misura ridotta (es. 40% auto, 50% cellulari)


 

  1. MESSA A DISPOSIZIONE DI VEICOLI STRADALI A MOTORE NONCHÉ DI TELEFONI CELLULARI AI DIPENDENTI

In base alla Finanziaria 2008, a decorrere dal 1° marzo 2008 per la messa a disposizione nei confronti del personale dipendente di veicoli stradali a motore nonché di telefoni cellulari e relative prestazioni di gestione, se è dovuto un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi. Si assume come valore normale quello determinato secondo le imposte sui redditi (art. 51, comma 4, del T.U.I.R.), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'IVA compresa in detto importo.


 

OSSERVAZIONI: continuare a dedurre le spese auto nei limiti delle percentuali ammesse (40% auto aziendali, 105 auto in uso ai dipendenti) e per quanto concerne i telefoni cellulari; con riferimento ai telefoni cellulari, introdurre idonei sistemi di controllo e codificazione delle chiamate aziendali (rivolgendosi al proprio gestore) allo scopo di evitare che il Fisco possa contestare la mancata applicazione delle ritenute sul fringe benefit.


 

  1. DETRAZIONE IVA SULL'ACQUISTO E SULL'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI

A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogata la disposizione secondo cui l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, nonché alle spese di gestione, di telefoni cellulari era ammessa in detrazione nella misura del 50%.

In sostanza la scelta della misura di detrazione dell'IVA relativa ai telefoni cellulari (acquisto, importazione, gestione) è lasciata al contribuente il quale potrà quantificare, in funzione dell'effettivo impiego per usi e finalità aziendali o professionali, la percentuale di detrazione (anche superiore al 50%).

Tuttavia la Finanziaria ha stabilito che, nel fissare i criteri selettivi di controllo dei contribuenti per il quinquennio 2008-2012, gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.


 

OSSERVAZIONI: continuare a detrarre l'IVA in misura ridotta (50%) per evitare l'inserimento in liste di controllo del Fisco.


 

  1. DETRAZIONE IVA SUI PEDAGGI AUTOSTRADALI

E' abrogata la disposizione secondo cui l'imposta relativa ai pedaggi autostradali non è ammessa in detrazione. L'entità della detrazione segue ora le regole previste in materia di autovetture per cui in caso di uso promiscuo la detrazione del pedaggio è da effettuare nella misura del 40%. La norma si applica dal 28 giugno 2007.


 

OSSERVAZIONI: detrarre l'IVA sulle fatture della società autostrade (è necessario disporre della fattura completa di tutti i suoi elementi essenziali e intestata al soggetto che intende detrarre l'IVA). verificare che i pedaggi si riferiscano esclusivamente a trasferte aziendali.


 

  1. CESSIONI DI BENI A DETRAIBILITÀ RIDOTTA

Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è ridotta (art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 o altre disposizioni di indetraibilità oggettiva), la base imponibile è determinata moltiplicando il valore di cessione per la percentuale detraibile.

Le precedenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008.


 

OSSERVAZIONI: la disposizione si applica solo alla cessione di BENI (e non di servizi) per i quali la detraibilità è parziale (in caso di indetraibilità totale, la successiva cessione è interamente ESENTE ai sensi dell'art. 10 n. 27 quinquies DPR 633/72).

In caso di cessione accertarsi quindi di assoggettare ad IVA solo la parte per cui era stata esercitata la detrazione al momento dell'acquisto.