Friday, December 28, 2007

Antiriciclaggio, sabato 29 cambiano le regole

Entreranno in vigore sabato 29 dicembre le nuove regole sull'azione antiriciclaggio cui sono chiamati i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori contabili e tributaristi) con l'obbligo di identificazione e registrazione della clientela. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 290 del 14 dicembre (Supplemento ordinario 268) del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 vengono recepite nel nostro ordinamento la direttiva 2005/60/Ce per prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo e la direttiva 2006/70/Ce sui criteri tecnici per le procedure semplificate di verifica della clientela.
In pratica, i professionisti sono soggetti all'obbligo di «adeguata verifica» della clientela quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiori a 15mila euro (anche nel caso di prestazione occasionale); quando l'operazione è di valore indeterminato; quando, indipendentemente dai casi di esonero, ci sia il sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 15 del decreto legislativo). Oltre alla verifica del cliente è dovuta la registrazione nell'archivio antiriciclaggio. Il tutto con l'obbligo di conservazione decennale di dati e documenti.
Sono esentati dagli obblighi di verifica, identificazione e registrazione chi svolge la «mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi » e chi effettua gli adempimenti in materia di amministrazione del personale (si veda «Il Sole-24 Ore»dell'11 dicembre).
Per i notai gli obblighi di registrazione si intendono assolti con la tenuta dei repertori e la descrizione dei mezzi di pagamentonelle compravendite immobiliari (si veda la legge 248/06, richiamata dall'articolo 38, comma 6 del nuovo decreto).
L'identificazione del cliente avverrà attraverso un documento tra quelli elencati nel Dpr 445/2000 (per esempio passaporto, carta di identità, patente di guida di autovettura o nautica e porto d'armi).Saranno annotati gli estremi e fatta una fotocopia ( come detto dal Garante della privacy, sia pure per le banche, nelle «Linee guida» del 25 ottobre, pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 273/07).
In alcuni casi si è ecceduto: come per il notaio, che deve identificare il funzionario della banca che eroga il mutuo all'acquirente di un immobile.
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (articolo 41) non si applica,poi,per le informazioni ricevute dal cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica o dei compiti di difesa e rappresentanza in giudizio (articolo 12, comma 2).
Sugli obblighi di segnalazione di sospetto di denaro o beni di provenienza illecita –trasformati in vera e propria notitia criminis
(articolo 41) – l'Ufficio italiano cambi (Uic) ha formulato nel febbraio 2006 degli «Indicatori di anomalia».
Si tratta, per esempio, della riluttanza del cliente a fornire informazioni, dell'uso di documenti che appaiono contraffatti, del fatto che il cliente cambi spesso professionista o compia operazioni verso Paesi a rischio o in paradisi fiscali. O, ancora, del fatto che si investa in immobili senza adeguati mezzi economici, vengano costituite società o gruppi complessi e articolati, e infine, si occulti ricchezze con sopravvalutazioni o sottovalutazioni di poste o cespiti.

Monday, December 24, 2007

APPROVATA LA FINANZIARIA 2008

Il testo della finanziaria commi 5-375
http://www.altalex.com/index.php?idnot=38476