Friday, October 05, 2007

Italian Government changes Tax Rules for 2008

Italian Government changes Corporate Tax Rules for 2008

The Italian government has approved amendments to certain aspects of the corporation tax regime. If definitively approved by the Parliament, the changes would be effective from 2008.

Corporate Tax Rate

The Government Commission report acknowledges that there is a general trend in Europe to lower the notional tax rate and broaden the taxable base, so that, without specific changes to the Italian rate structure, Italy will have the highest tax rate in the EU, with a nominal corporation tax of 33%, plus the local tax (IRAP) generally levied at a rate of 4.25%. The government has approved a reduction of the corporation tax rate to 27,5% and IRAP to 3,9%.

Thin Capitalization and Dual Income Tax System

The thin capitalization regime (debt-to-equity ratio 4:1) will be abolished and probably replaced with a revised version of the dual income tax system that was in effect until 2003.

The dual income tax would reverse the concept underlying the anti-base erosion approach: rather than discourage taxpayers from using debt push-down strategies (as is the case with the thin capitalization rules), the new measures would stimulate the capitalization of companies so they could take advantage of a lower average corporation tax rate (i.e. the more a company's equity is increased, the lower the average tax rate).

Introduction of a interest / EBITDA ratio of 30% which, if exceeded, would allow a partial deduction of interest expense (net of the interest income). However, under this method, companies will be allowed to carry forward not deducted interest (five years) or to deduct them under the fiscal unit regime.

The interest calculation will include interest on leasing contracts.

Participation Exemption

The tax treatment of investments that qualify for the participation exemption is more consistent and rational. The 84% exemption of capital gains will be aligned with the 95% exemption for dividends, thus re-establishing symmetry of the exemption between capital gains and dividends.

Fiscal Unity

Abolition of the full exemption on dividends from consolidated entities (replaced by the regular 95% exemption); Review of the exemption from the "pro rata patrimoniale". The pro rata patrimoniale is a measure that (in addition to the thin capitalization rules) limits the deduction of interest expense to finance an acquisition whose capital gains benefit from the participation exemption.

IRAP

Simplification of the rules governing the determination of taxable income for purposes of the IRAP (currently, a complex exercise that is considerably different from the determination of the corporate tax base) and allowing IRAP to be deducted from the corporate tax base (currently not allowed).

International Accounting Standards

The Italian tax regime currently is not consistent with respect to determining the taxable income of entities subject to IAS/IFRS accounting. There are many significant issues that must be clarified and the Government Commission makes various recommendations to rationalize and simplify the tax aspects of IAS-compliant entities.

Thursday, October 04, 2007

Finalmente la circolare ministeriale sugli elenchi clienti fornitori

A seguito della circolare 53/E emanata in data di ieri dall'Agenzia delle Entrate si invia un riepilogo delle operazioni che devono essere inserite negli elenchi ovvero escluse (i riferimenti sono al DPR 633/72 ove non espressamente specificato). Ci riserviamo di aggiornarvi in caso di ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti della dottrina.

Esclusioni limitate ai soli anni 2006 e 2007


Ricordiamo che limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA ed è possibile indicare solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore.


E'inoltre possibile escludere i dati riferiti alle seguenti operazioni:
- operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695;
- operazioni relative a fatture emesse, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA (es. fatture emesse su richiesta del cliente dai soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'esenzione ex art. 36-bis);
- operazioni relative a fatture ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA (es. acquisti con IVA non detraibile non registrati nel registro IVA acquisti);
- operazioni relative a fatture emesse, i cui corrispettivi sono stati annotati nel registro corrispettivi.

Al fine di individuare le fatture da inserire nell'elenco occorre fare riferimento alla data di emissione del documento, non essendo rilevante la data di registrazione né il momento in cui l'imposta risulta esigibile.

Nel caso di intestazione congiunta della fattura attiva a più clienti negli elenchi devono essere riportate le informazioni contabili distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione degli importi.


 

Le note di credito vanno inserite nell'apposito campo "importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti" (campo facoltativo per i soli anni 2006 e 2007).

Così, ad esempio, nell'ipotesi in cui nei confronti di un cliente nell'anno 2006 siano state emesse:

a) fatture attive per 1.200 euro (1.000 imponibile + 200 Iva);

b) note di variazione relative a fatture emesse nello stesso anno 2006 per 240 euro (200 imponibile + 40 Iva);

c) note di variazione relative a fatture emesse nel 2005 per 120 euro (100 imponibile + 20 Iva)

nella sezione "importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno di riferimento" andrà inserito:

- nel campo "operazioni imponibili" il valore netto di 700 (pari a 1.000-200-100)

- nel campo "imposta afferente" il valore netto di 140 (pari a 200-40-20);

Nella sezione "importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti" potrà essere inserito, essendo facoltativo per gli anni 2006 e 2007, nel campo "operazioni imponibili" il valore 100 e nel campo "imposta afferente" il valore 20.


 

Operazioni escluse
Sono escluse, ai fini della compilazione e trasmissione degli elenchi le seguenti operazioni:
- operazioni fuori campo iva;
- operazioni escluse art. 15;
- cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) (trattasi delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti); sono invece incluse le operazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) in "triangolazione" (trattasi delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti residenti) e di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) (cessioni ad "esportatori abituali" residenti);
- acquisti con IVA non detraibile non registrati nel registro IVA acquisti;
- note di credito emesse ai sensi dell'art. 26 senza applicazione dell'iva (es. premi fine anno ovvero note credito oltre l'anno ovvero altre note credito senza IVA);

- acquisti e vendite in regime art. 74 (diversi da quelli da assoggettare al regime del reverse charge, come ad esempio l'acquisto e la vendita di prodotti editoriali in regime di forfetizzazione della resa);

- acquisti/vendite fuori campo IVA ex art. 7;

- autofatture emesse ex art. 17 nei confronti di soggetti non residenti;

- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'articolo 50-bis del DL n. 331 del 1993, nonché tutte le operazioni di vendita dei beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito;

- operazioni attive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino;

- operazioni di cui all'articolo 38-quater.


 

Operazioni incluse

Si segnala, in particolare, l'inclusione in elenco delle seguenti operazioni:

- tutte le operazioni non imponibili effettuate nei confronti dei soggetti residenti (si tratta delle operazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) esportazioni in "triangolazione", di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) "cessioni ad esportatori abituali", art. 8-bis, art. 9, e 58 DL 331/93;

- le operazioni esenti ai sensi dell'art. 10;

- le operazioni assoggettate al regime del reverse charge ai sensi dell'art. 74 (acquisto di materiale d'oro e d'argento, prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, acquisti di rottami e metalli non ferrosi); in questo caso il cedente deve annotare l'operazione nell'elenco clienti nel campo delle operazioni imponibili senza l'indicazione dell'imposta, il cessionario, a sua volta, deve inserire l'operazione nell'elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con indicazione dell'imposta.

- le operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati e che applicano il regime del margine (articolo 74) e le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli pre-acquisiti sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 74-ter (tali operazioni costituiscono, a loro volta, per i soggetti che acquistano tali prodotti da altre agenzie o tour operator, acquisti con IVA non esposta ed indetraibile). Queste operazioni vanno inserite nel campo "Operazioni imponibili con Iva non esposta" dove vanno inserite le operazioni attive documentate con fattura ma con IVA non esposta.

- le operazioni documentate con fatture d'acquisto che, pur contenendo la separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta, sono state registrate senza la separata indicazione dei due importi. Trattasi, ad esempio, degli acquisti effettuati da soggetti che pongono in essere operazioni ovvero applicano regimi speciali per i quali non è esercitabile il diritto alla detrazione dell'imposta e che, pertanto, non hanno interesse ad annotare l'operazione distinguendo imponibile ed imposta. Queste operazioni vanno inserite nell'elenco fornitori nel campo denominato "importo complessivo delle operazioni - operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente".


 

Operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, ecc) o altre trasformazioni sostanziali.


 

Il soggetto obbligato alla comunicazione va determinato in funzione del momento in cui è avvenuta l'operazione straordinaria.


 

Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel corso dell'anno d'imposta cui si riferiscono gli elenchi clienti e fornitori (2006)


 

Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato alla trasmissione degli elenchi è necessario distinguere il caso in cui il soggetto dante causa si sia estinto da quello in cui continui l'attività.

In particolare, se il dante causa si è estinto, l'avente causa deve trasmettere due comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle operazioni dallo stesso effettuate nell'anno cui si riferisce la comunicazione;

- la seconda relativa al dante causa (soggetto estinto) per la frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione.

Diversamente, se il dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, ciascun soggetto coinvolto nell'operazione (dante causa-avente causa) presenta in modo autonomo il proprio elenco clienti e fornitori.

Così, ad esempio, nel caso di una operazione straordinaria di "fusione per incorporazione" avvenuta il 18 maggio 2006, con la quale la Società A incorpora la società B - che si estingue a seguito della suddetta operazione - la società incorporante dovrà presentare due comunicazioni: la prima contenente i dati delle operazioni dalla stessa effettuate nell'anno 2006; la seconda riguardante le operazioni della società B (estinta) relative alla frazione d'anno (1° gennaio 2006-17 maggio 2006) cui si riferisce la comunicazione.


 

Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel periodo compreso tra il primo gennaio (2007) e la data di trasmissione degli elenchi


 

Anche in tale circostanza occorre distinguere il caso in cui il dante causa si sia estinto o meno a seguito dell'operazione straordinaria.

Nell'ipotesi in cui il dante causa si sia estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere due distinte comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate da lui stesso nell'anno cui l'elenco si riferisce,

- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal dante causa relative all'azienda o al ramo d'azienda acquisito, sempreché l'inoltro dell'elenco in considerazione non sia già avvenuto.

Nell'ipotesi, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria la comunicazione deve essere da questi assolta.

Così, ad esempio, nel caso di una operazione straordinaria di scissione totale, avvenuta il 31 marzo 2007, della società A, che si estingue a beneficio di altre due società B e C, la beneficiaria (B) o (C) dovrà trasmettere due distinte comunicazioni: la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dalla stessa nell'anno cui l'elenco si riferisce (anno 2006), la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dalla scissa relativo all'intero anno 2006, sempreché l'inoltro dell'elenco in considerazione non sia già avvenuto da parte della stessa società scissa. La beneficiaria, pertanto, è tenuta alla trasmissione dell'elenco in disamina qualora non vi abbia provveduto la scissa ed è responsabile dell'eventuale mancato invio.

Nel caso di una operazione straordinaria di scissione parziale, senza estinzione della società scissa, ciascuna delle società (scissa e beneficiaria) dovranno assolvere autonomamente all'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti/fornitori.