Friday, August 19, 2011

NOVITA’ FISCALI CONTENUTE NEL “DECRETO SVILUPPO”

Il c.d. “Decreto Sviluppo” approvato con Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 contiene un consistente pacchetto di misure in campo fiscale.

Limite di durata dei controlli nelle aziende in contabilità semplificata e presso lavoratori autonomi

Per quanto riguarda la permanenza dei verificatori del Fisco (compresa la Guardia di Finanza) presso le imprese ed i lavoratori autonomi, che attualmente non può superare i 30 giorni lavorativi prorogabili di altri 30 giorni, il Decreto Sviluppo prevede che, per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il termine di permanenza, così come l’eventuale proroga, non potrà superare i 15 giorni lavorativi al massimo, contenuti nell’arco di non più di un trimestre, ed inoltre specifica che il computo dei giorni va eseguito computando solo i giorni di permanenza effettiva.

Il mancato rispetto di questo termine costituirà una violazione ad una prescrizione normativa e ad un diritto del contribuente, cui deve conseguire la nullità dell'avviso di accertamento successivamente emanato (cfr. Cassazione 18 dicembre 2009, n. 26689).

Proprio in virtù di tale disposto, sulla stessa linea interpretativa si sono espresse recentemente anche le Commissioni Tributarie (CTP di Terni 16 dicembre 2009, n. 141; CTR Piemonte 7 maggio 2009, n. 26; CTR Lombardia 19 marzo 2008, n. 12). In particolare i giudici milanesi, con la sentenza in commento, accolgono la tesi difensiva del contribuente nella parte in cui lamentava, tra l'altro, l'eccessiva durata del controllo fiscale.

Novità per i contribuenti in contabilità semplificata

Il tetto massimo dei ricavi annui (da ragguagliare all’eventuale minore durata del periodo di imposta) che consente ai contribuenti di applicare il regime semplificato viene innalzato a 400mila euro (rispetto ai precedenti 309.874,14 euro) per le imprese di servizi (il riferimento è al Dm17 gennaio 1992) e a 700mila euro (rispetto ai precedenti 516.456,90) per le imprese che svolgono altre attività.

Come noto la semplificazione per questi soggetti, rispetto al regime ordinario, consiste nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori tranne i registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) e il registro beni ammortizzabili. Oltre a questi, il professionista in contabilità semplificata (regime naturale in quanto non esiste un limite del volume dei ricavi) deve tenere il registro degli incassi e dei pagamenti necessario alla determinazione del reddito.

Secondo precedenti orientamenti di prassi (si veda, ad esempio, la circolare 80/E del 24 agosto 2001), le modifiche, in assenza di norme transitorie, dovrebbero essere direttamente applicabili dal periodo di imposta 2011.

Una seconda modifica apportata dal decreto sviluppo, sempre relativa agli imprenditori in contabilità semplificata che applicano le regole dell’articolo 66 delTuir, rappresenta una deroga al criterio della competenza e consente di non conteggiare taluni ratei o risconti. I contribuenti in regime di contabilità semplificata potranno infatti dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura. L’agevolazione riguarda esclusivamente costi riferiti a contratti con corrispettivi periodici e/o l’addebito di un costo relativo a due periodi di imposta.

Innalzamento della soglia nell’ambito della procedura di distruzione di beni di impresa inservibili e/o inutilizzabili

Innalzamento a 10.000 euro del limite massimo di costo dei beni dei quali è possibile attestare la distruzione o trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da conservare agli atti unitamente alla copia del documento di identità del firmatario) contenente data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

Per importi eccedenti, invece, si deve ricorrere a un verbale redatto da funzionari dell’agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, o da un notaio, previa apposita comunicazione (per un approfondimento cfr. Dpr 441/97).

Rimborso e Riscossione

Numerose sono le novità contenute nel Decreto Sviluppo relative alle procedure di rimborso e di riscossione. Eccole in sintesi:

La richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa (ovviamente a meno che l’amministrazione finanziaria non abbia già pagato, anche in misura parziale),

Con riferimento al pagamento rateale degli “Avvisi bonari”[1] è prevista l’eliminazione del tetto minimo dell’importo per accedere al versamento rateizzato. Il Decreto Sviluppo "supera" infatti il riferimento a importi non superiori a 2mila euro. In sostanza non è più necessario presentare un’apposita istanza per ottenere la possibilità di rateizzare in sei quote trimestrali le somme fino a 2.000 euro (ovvero fino a 500 euro per i redditi soggetti a tassazione separata dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni). Il contribuente può quindi operare la scelta autonomamente. Una seconda agevolazione introdotta riguarda l’obbligo di prestare garanzia fideiussoria, laddove le somme da ratizzare (cioè le rate successive alla prima) superino l’importo di 50mila euro.

In caso di accertamenti fiscali non definitivi, gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo sono ridotti dalla metà al 30% delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati. Il nuovo limite è entrato in vigore il giorno 13 luglio 2011. Di conseguenza, tutti i ruoli provvisori formati dagli uffici dal 13 luglio 2011 devono tenere conto della novella legislativa, e quindi calcolare il 30%, e non più la metà, della maggiore imposta accertata, oltre gli interessi, indipendentemente dal periodo d’imposta accertato.

Cambiano gli importi minimi dei debiti tributari per i quali è possibile iscrivere da parte del Fisco ipoteca sui beni immobili del contribuente, nonché procedere a espropriazione immobiliare. Non è possibile iscrivere ipoteca né procedere ad espropriazione per crediti inferiori a 8mila euro. Se l’immobile da ipotecare o espropriare è l'abitazione principale non si può procedere se i crediti sono inferiori a 20mila euro e il ruolo è contestato o ancora contestabile in giudizio. Prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve avvisarlo, notificandogli apposita comunicazione, che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà con l'iscrizione. Se i debiti sono inferiori a 2mila euro, prima di intraprendere azioni cautelari ed esecutive, l'agente della riscossione deve inviare due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro.

Per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili (es. autoveicoli), il debitore non deve effettuare alcun pagamento né all'agente della riscossione né al Pubblico registro automobilistico.

A partire dai ruoli consegnati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (13 luglio 2011), in caso di cartella scaduta, gli interessi di mora non vanno più calcolati anche sulle sanzioni e sugli interessi presenti nella stessa cartella (anatocismo).

E’ ridotta dal 3 all'1% la maggiorazione rispetto al tasso legale fissato annualmente dal ministero dell'Economia e delle Finanze, applicata agli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi.

Avviso di accertamento esecutivo

Un paragrafo a parte meritano le novità relative all’”Avviso di accertamento esecutivo”.

Come si ricorderà ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 78/2010 a partire dal 1° luglio 2011 l’avviso di accertamento avrebbe dovuto divenire immediatamente esecutivo assumendo altresì le funzioni di cartella di pagamento. L’art. 7, comma 2 del Decreto Sviluppo rivede la disciplina dell’accertamento esecutivo modificando la sospensione dell’esecuzione forzata degli accertamenti esecutivi per 180 giorni. Ai sensi dell’art. 2, comma 30 del Decreto Legge 98/2011 (“Manovra Tremonti” oggetto di prossima circolare) viene inoltre rinviato il debutto di questi atti dal 1° luglio 2011 al 1° ottobre 2011.

La nuova normativa incide sulle scelte che il contribuente dovrà affrontare a seguito della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, anche alla luce del fatto che, decorsi i termini per il pagamento e/o il ricorso, verrà inviato il carico tributario all’agente per la riscossione, con la sospensione automatica dell’esecutività per 180 giorni.

Il contribuente avrà queste opzioni:

- pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento al fine di evitare il pagamento degli oneri accessori e i rischi dell’esecuzione, godendo degli sconti che la legge riserva in caso di “acquiescenza”;

- decorsi 60 giorni, pagare nei 30 giorni successivi per evitare l’esecuzione e gli interessi di mora (rischiando altresì le procedure cautelari e conservative);

- nei termini per la presentazione del ricorso proporre, nel caso in cui vi fossero margini per intraprendere una trattativa con l’amministrazione finanziaria, istanza di accertamento con adesione (ex articolo 6 del decreto legislativo 218/1997), con sospensione di altri 90 giorni del termine di proposizione del ricorso;

- contestualmente alla proposizione del ricorso, chiedere anche la sospensiva dell’esecutività dell’atto al giudice tributario che, nel termine di 180 giorni (gli stessi nei quali, a seguito della sospensione automatica, l’agente per la riscossione sarà impossibilitato a procedere all’esecuzione), dovrà decidere sulla sospensiva proposta.

Se il contribuente chiede la sospensiva e il giudice non si pronuncia entro 180 giorni dalla relativa notifica oppure respinge l’istanza, l’agente per la riscossione, decorsi i 180 giorni di sospensione automatica, procederà all’esecuzione forzata salvo che il contribuente non provveda al versamento:

- del 30% della maggiore imposta accertata;

- degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’avviso;

- dell’intero aggio (9% riconosciuto all’agente per la riscossione).

Per il contribuente diventa importante l’opzione che prevede, con la presentazione del ricorso, l’istanza di sospensione giudiziale ex art. 47 comma 1 D.Lgs. n. 546/92, nella quale il contribuente, come noto, dovrà ben evidenziare i fatti a seguito dei quali subirebbe un “danno grave ed irreparabile” dall’esecutività dell’accertamento. È il caso di evidenziare che l’istanza potrà essere accolta se specifica i fatti che, in considerazione della situazione personale e soggettiva del singolo contribuente, produrrebbero il pregiudizio imminente e irreparabile. La generica indicazione di situazioni di pericolo, come dottrina e giurisprudenza concordano, non troverà accoglimento.

Va ricordato che in casi di eccezionale urgenza il Presidente, previa delibazione del merito, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

Infine, si sottolinea che in capo ai giudici tributari non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui non decideranno le istanze di sospensione giudiziale nel termine indicato dalla norma. La situazione lascia perplessi considerando che le Commissioni tributarie hanno un tempo mediamente più lungo per la decisione con la conseguenza che molte istanze di sospensione saranno valutate quando ormai la sospensione automatica sarà terminata e l’avviso di accertamento ormai esecutivo.

Rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Tutti i contribuenti persone fisiche non esercenti attività d’impresa, le società semplici, le società e le associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. n. 917/1986 e gli enti non commerciali per le attività non inerenti all’attività d’impresa hanno la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale al 1° luglio 2011. La perizia su cui applicare l'imposta sostitutiva va redatta e asseverata entro il 30 giugno 2012. Entro quella stessa data deve essere pagata l'imposta sostitutiva (per intero o la prima di tre rate annuali di pari importo). Dall'importo dovuto è possibile scalare l'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni.

Oggetto della rivalutazione possono essere i terreni agricoli, terreni edificabili e terreni lottizzati o su cui siano state costruite opere per renderli edificabili e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamenti, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possano essere acquisite le partecipazioni suddette.

Fondi immobiliari

Il Decreto Sviluppo fa in primo luogo venir meno la necessità del decreto attuativo, la cui bozza ad oggi era ancora in fase di consultazione, al fine di identificare i criteri di “pluralità” ed “autonomia” dei partecipanti al fondo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e apporta una serie di modifiche ripristinando in sostanza il vigente disciplina fiscale dettata dal D.Lgs. n. 351/2001.

Viene mantenuto l’attuale regime fiscale di cui agli articolo 6, 8 e 9 del D.L. n. 351/2001 per i fondi immobiliari partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti soggetti:

i) Stato o ente pubblico;

ii) Organismi d’investimento collettivo di risparmio;

iii) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

iv) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

v) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

vi) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all’estero in Paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni;

vii) Enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 153/1999, nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche; viii) Veicoli costituiti in forma societaria o contrattualmente partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti indicati nelle lettere precedenti.

Per i fondi diversi dai precedenti viene previsto che essi imputino per trasparenza i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nel rendiconto di gestione ai propri partecipanti che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo. La misura della partecipazione deve essere rilevata al termine del periodo d’imposta e, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute.

Ai fini della verifica della percentuale in parola occorre tener conto delle partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute per il tramite di società controllate, società fiduciarie e per interposta persona. Il controllo di cui sopra va individuato ai sensi del disposto dell’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, anche relativamente alle partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si deve altresì tenere conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5 del TUIR. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione ai fondi in misura non superiore al 5%, nonché per quelli indicati al predetto comma 3, resta fermo il regime di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 351/2001, ossia l’imputazione ai partecipanti secondo il criterio di cassa con l’applicazione della ritenuta del 20%, applicata a titolo d’imposta o d’acconto a seconda della natura del percettore.

Anche i redditi conseguiti da soggetti non residenti detentori di partecipazioni qualificate sono in ogni caso soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, al momento della loro corresponsione, senza la possibilità di esenzioni. In caso di cessione, le quote di partecipazione in parola (ossia quelle possedute da soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, dell’articolo 32 del D.L. n. 78/2010 e in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo) sono assimilate alle quote di partecipazione in società di ed enti commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR.

Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68, comma 3, del TUIR e pertanto il costo delle quote cedute è aumentato o diminuito, rispettivamente dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti.

Per quel che concerne il regime transitorio, il comma 4-bis dell’articolo 32 del D.L. n. 78/2010 dispone che i partecipanti ai fondi diversi da quelli indicati nel comma 3 e con una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010.

L’imposta deve essere versata dal partecipante secondo le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011, ovvero a cura della SGR o dell’intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2011 e il 16 giugno 2012.

Si segnala, infine, che viene mantenuta la possibilità di liquidare il fondo, secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell’articolo 32 del D.L. n. 78/2010.

Previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010, presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato al comma 3 dell’articolo 32 del D.L. n. 78/2010 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per una percentuale superiore al 5%, la SGR può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo. In tal caso, la SGR preleva a titolo d’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante da prospetto redatto alla data del 31 dicembre 2010.

Detta imposta deve essere versata nella misura del 40% entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi rispettivamente entro il 31 marzo 2013 e il 31 marzo 2014.

La liquidazione deve essere conclusa al massimo entro cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 alla data di conclusione della liquidazione la SGR applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sull’IRAP nella misura del 7%, da versarsi da parte della SGR il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno i durata della liquidazione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in commento.

Slittamento delle scadenze al primo giorno lavorativo successivo

Il Decreto Sviluppo stabilisce che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre automaticamente rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Scheda carburante

Con il D.L. Sviluppo il legislatore ha previsto, ai fini della semplificazione fiscale, l’eliminazione della tenuta della scheda carburante per i contribuenti che pagano il rifornimento esclusivamente con carte di credito, debito (bancomat) o prepagate, lasciando, invece per chi paga in contanti l’obbligo di compilazione della stessa.

Pertanto, in base alle nuove disposizioni gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, gas metano, Gpl) effettuati esclusivamente attraverso carte di credito, di debito (bancomat) e prepagate consentono ai soggetti IVA, di liberarsi dall’obbligo di compilazione della scheda carburante.

Per beneficiare della deroga in esame, il pagamento deve avvenire mediante carte “elettroniche” emesse da operatori finanziari e precisamente:

dalle banche;

dalla società Poste italiane spa;

dagli intermediari finanziari;

dalle imprese di investimento;

dagli organismi di investimento collettivo del risparmio;

dalle società di gestione del risparmio;

da ogni altro operatore finanziario;

Tali soggetti hanno, infatti, l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria.

Pertanto in caso di pagamento con denaro contante ovvero con assegno continuerà ad esserci l’obbligo di compilazione della scheda carburante.

Va tuttavia aggiunto che non è stata fornita alcune indicazione, invece, dalla norma contenuta nel D.L. Sviluppo, riguardo al fatto che le ricevute di pagamento delle carte di credito/bancomat (o i relativi estratti conto) svolgano la stessa funzione della fattura consentendo la detrazione dell’IVA pertanto in attesa di un documento di prassi che fornisca chiarimenti in merito, si consiglia per il momento di continuare ad utilizzare la carta carburante anche in caso di pagamento attraverso uno dei mezzi sopracitati.

Si ricorda che la giurisprudenza più recente (Corte di Cassazione 18 febbraio 2011, n. 3947) ha affermato che per godere dei benefici fiscali della deducibilità/detraibilità è necessario che ogni scheda carburante sia completa di tutti gli elementi richiesti dal legislatore. Pertanto:

- il venir meno anche di un solo elemento tra quelli previsti dal D.P.R. n. 444/1997 esclude la deducibilità del costo relativo all’attività di impresa;

- non è possibile in alcun modo sanare tale mancanza (anche se si è in possesso di ulteriore documentazione fiscale a sostegno).

Secondo la Corte, infatti, “… soltanto con la corretta compilazione, in ogni sua parte ed elemento, della scheda, allo stesso modo che per la fattura di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 22 …” è possibile “documentare la effettività del costo …”. Ne consegue che, se la scheda carburante è completa di tutti i requisiti previsti dalla norma, il contribuente può:

- dedurre il costo delle schede carburanti;

- operare la detrazione dell'Iva.

Sanzioni tributarie e procedure fallimentari

Il Decreto Sviluppo ha introdotto alcune innovazioni alla disciplina dei privilegi, con immediate e significative conseguenze su tutte le procedure fallimentari in cui non sia stato ancora reso esecutivo il riparto finale. La prima modifica investe il comma 1 dell'articolo 2752 del Codice Civile, con l'estensione del privilegio anche alle sanzioni ed all'imposta sul reddito delle società e la precisazione che il privilegio non è più condizionato dal fatto che i tributi siano stati iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente. La seconda riguarda l'abolizione dell'articolo 2771 del Codice Civile, che attribuiva il privilegio immobiliare ai crediti per le imposte sui redditi. La terza ha per oggetto il comma 3 dell'articolo 2776, con l'estensione del privilegio sussidiario sugli immobili anche ai crediti per imposte indicati dal comma 1 dell'articolo 2752.

Depositi IVA – Individuazione dei luoghi e ampliamento delle garanzie

L’articolo 50-bis del DL 331/1993 che regola i depositi fiscali ai fini IVA, subisce consistenti modifiche allo scopo dichiarato di ridurre i rischi di frodi.

La prima modifica riguarda i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa all’interno dei quali è possibile custodire beni in “sospensione” da IVA. La norma precisa, ora, che deve trattarsi di depositi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al D.Lgs. 504/1995. Si tratta di impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Una seconda modifica si riferisce ai depositi doganali che possono essere utilizzati anche come depositi IVA. Viene ribadito che solo i depositi di tipo C, D, E possono essere utilizzati a questo scopo mentre restano esclusi i depositi di tipo A (magazzini generali) e B depositi doganali in conto proprio per i quali non è prevista la figura del depositario né l’obbligo di istituire apposita contabilità.

Queste modifiche risultano utili essendo sia i Depositi Accisa (depositi fiscali) sia i Depositi Doganali assimilabili al Deposito IVA e utilizzati per l’immissione in libera pratica di merce estera senza il pagamento dell’IVA. È certamente positivo per l’operatore trovare per la prima volta in un’unica norma interna la definizione delle tre tipologie di deposito che permettono l’introduzione di merce estera, comunitaria o nazionale (a determinate condizioni) in esenzione di imposta.

Si ricorda che per Deposito Accisa si intende uno spazio sotto vigilanza doganale all’interno del quale possono essere introdotte merci in sospensione di accisa su cui siano già stati assolti relativi dazi doganali se dovuti; per Deposito Doganale si intende uno spazio sotto vigilanza doganale all’interno del quale possono essere introdotte merci estere in esenzione dai dazi e dall’IVA che verranno poi sostenute all’atto dell’estrazione.

La terza modifica riguarda l’ampliamento delle garanzie per i beni importati in libera pratica e introdotti in un Deposito IVA. Questa novità determinerà un aggravio dei costi di gestione, non accettato con favore né dagli operatori del settore né dai soggetti che utilizzano i Depositi IVA per ottimizzare il flusso commerciale dei beni.

Fino a ora, infatti, all’atto dell’introduzione della merce in libera pratica per essere inserita in un deposito IVA nel territorio nazionale, doveva essere prestata una garanzia che veniva poi svincolata all’atto della riconsegna in Dogana di un esemplare del documento doganale (IM 4) munito dell’attestazione di presa in carico apposta dal depositario stesso, gestore del deposito. Con tale consegna si concludeva, così, l’operazione doganale di immissione in libera pratica e le successive operazioni di estrazione e/o di spedizione diretta nel territorio dello Stato, nella comunità o all’estero, rimanevano svincolate dall’operazione doganale originaria.

Con la nuove norme, invece, la garanzia (se dovuta in quanto, sono previsti degli esoneri ) non può più essere svincolata al momento della presa in carico della merce da parte del depositario ma rimarrà valida:

1. fino all’estrazione dei beni dal deposito e

2. fino a quando il soggetto che estrarrà i beni non avrà comunicato al gestore del deposito i dati relativi al versamento dell’IVA attuato tramite autofattura che andrà in doppia registrazione tra le vendite e gli acquisti.

La garanzia dell’IVA all’importazione rimane così vincolata fino al momento in cui la medesima diviene esigibile ossia fino al momento dell’estrazione dei beni dal deposito.

Data la flessibilità dei Depositi IVA che si prestano a una serie di “transazioni a catena” in cui ogni compratore acquista e rivende all’interno del deposito senza necessità di una identificazione locale, si pone il problema di individuare il soggetto che estrae i beni e il momento in cui gli stessi verranno estratti dal deposito.

Non esistendo vincoli di tempo alla giacenza della merce, si può ipotizzare che l’estrazione protratta nel tempo determinerà aggravi di costi per il mantenimento e l’adeguamento della garanzia da parte dell’importatore.

Oltre a ciò, sarà necessario per l’importatore verificare con accuratezza il momento dello svincolo della garanzia all’atto dell’estrazione in quanto il terzo estrattore potrebbe anche essere un operatore non residente identificato in Italia ma con il quale l’importatore non ha avuto alcun rapporto.

L’anello debole della catena pare essere il gestore del deposito su cui ricade la responsabilità di ottenere i dati relativi all’estrazione della merce e al versamento dell’IVA tramite autofattura, e sul quale grava l’onere di informare immediatamente l’importatore.

Questa nuova disposizione potrebbe anche modificare il regime di responsabilità per il mancato o non corretto assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione, con la conseguenza che l’importatore dovrebbe fornire una garanzia non svincolabile sino a quanto sarà determinato il “quantum” dovuto da parte del soggetto che ha estratto i beni dal deposito IVA.

Secondo quanto aggiunto al comma 6 dell’art. 50-bis, fino a quando non sarà completata l’integrazione delle banche dati delle agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione deve comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui sopra.

Il gestore dovrà conservare tale comunicazione, ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/1972, ossia fino al termine dell’accertamento dell’annualità interessata (quattro o cinque anni successivi, a seconda se la dichiarazione annuale viene o non presentata).

Crediti di imposta

Il Decreto Sviluppo introduce alcuni crediti di imposta:

Credito di imposta per la ricerca scientifica

Alle imprese che finanziano negli anni 2011 e 2012 progetti di ricerca scientifica in favore di Università o altri enti pubblici, spetta un credito d'imposta pari al 90% dei maggiori investimenti effettuati rispetto alla media del triennio 2008-2010. Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale ma non con contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL.

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle regioni del Sud, determinando incremento della base occupazionale rispetto al numero dei lavoratori impiegati nei 12 mesi precedenti, spetta un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi (ovvero 24, in caso di lavoratori "molti svantaggiati") successivi all'assunzione.

L'agevolazione è calcolata in base alla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e quello dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Rifinanziato il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in alcune aree svantaggiate del Mezzogiorno, già previsto dalla Finanziaria 2007. Il bonus è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta.

introduzione di un nuovo credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università o enti pubblici di ricerca; gli investimenti devono essere realizzati nel periodo successivo a quello in corso al 31/12/2010 e fino alla chiusura del periodo in corso al 31/12/2012; è pari al 90% dell’eccedenza degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nel triennio 2008-2010.

Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la cosidetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Ora l'articolo 5, commi uno, lettera d), e 4, del Decreto Sviluppo ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati. A decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita non trova applicazione la disposizione concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni.

Il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni.

Riconoscimento della ruralità dei fabbricati a fini catastali

Il Decreto Sviluppo fissa nuove modalità per ottenere il riconoscimento della ruralità dei fabbricati a fini catastali. Gli interessati dovranno presentar all'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre prossimo, una domanda di variazione della categoria catastale (per l'attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per quelli ad uso strumentale), autocertificando che il fabbricato ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti necessari. Il territorio, entro il 20 novembre, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Se l'amministrazione non si pronuncia, il contribuente può assumere provvisoriamente per 12 mesi la categoria richiesta. Se entro il 20 novembre 2012 l'Agenzia del Territorio, con provvedimento motivato, disconosce l'attribuzione, il contribuente deve pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni raddoppiate. Le modalità applicative della disposizione saranno fissate con decreto ministeriale.

Novità in materia di privacy

In corretta applicazione della normativa europea e allo scopo di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente in materia di privacy sulle piccole e medie imprese il Decreto Sviluppo contiene alcune semplificazioni.

Innanzitutto stabilisce che le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini e non trovano applicazione nei rapporti tra imprese. Ciò significa che il trattamento dei dati “personali”, se così si possono chiamare vista la natura di questi soggetti, relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per “finalità amministrativo – contabili”, non è soggetto all'applicazione del codice della privacy.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per “finalità amministrativo - contabili” sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

La seconda novità riguarda l’esonero dall’obbligo di predisposizione del documento programmatico per la sicurezza (DPS) “Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti”. Per tali soggetti, infatti, in forza di quanto disposto dalla nuova disciplina “la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B).”

La stessa disposizione prevede, inoltre, che “In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1”.

Significativa infine la novità in base alla quale ora l’informativa di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs. 196/03[2] non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Tali informazioni potranno essere fornite, anche oralmente, al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum.

Lascia qualche perplessità invece la novella in base a cui è ora consentito l'invio, per posta cartacea, "di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale", agli abbonati iscritti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico che non abbiano esercitato il diritto di opposizione.

Novità bonus fiscale 36% ristrutturazioni edilizie

Il Decreto Sviluppo prevede l’abolizione della comunicazione di inizio lavori per ottenere la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Nelle fatture dei lavori eseguiti inoltre, non è più necessaria l'indicazione separata del costo della manodopera impiegata.

Come è noto, per poter detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per effettuare una ristrutturazione, fino ad un importo di 48.000 euro, era necessario, prima dell’inizio dei lavori per cui si intendeva usufruire delle detrazioni, inviare una comunicazione di inizio lavori, redatta su un modello predisposto, al Centro Operativo di Pescara, allegando una serie di documenti, tra cui il titolo abilitativo e i dati catastali o, in loro mancanza, un’autocertificazione.

La novità consiste nel fatto che si potranno iniziare i lavori senza inoltrare alcuna comunicazione preventiva, ma tutti i dati relativi agli interventi svolti dovranno essere comunicati a posteriori nell’UNICO (o 730).

Tra gli elementi da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi ci dovranno essere i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento.

Se il lavori non sono effettuati dal proprietario, ma dal detentore dell’immobile a qualsiasi titolo, ad esempio locazione o comodato d’uso, dovranno essere riportati nella dichiarazione gli estremi di registrazione dei relativi contratti.

Gli altri documenti necessari saranno indicati nella circolare che verrà presto pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e dovranno essere conservati per essere esibiti agli Uffici in caso di verifiche.

Dal punto di vista fiscale, un altro aspetto importante introdotto dal provvedimento citato è rappresentato dall’eliminazione dell’obbligo di indicare distintamente in fattura il costo della manodopera, la cui omissione poteva comportare la perdita del beneficio.

Altre novità e disposizioni varie

I lavoratori dipendenti e i pensionati non devono più comunicare ogni anno al sostituto d'imposta i dati per ottenere le detrazioni per i familiari a carico.

Innalzato a 300 euro l'importo massimo delle fatture che consente ancora di avvalersi dell'annotazione cumulativa, in un unico documento riepilogativo, delle fatture emesse e ricevute nel mese. La disciplina si applica anche alle autofatture.

L'aliquota Iva del 10% per la somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili spetta per ogni singolo contratto fino a 480 metri cubi di gas somministrato, indipendentemente dal numero di utenze allacciate.

Gli uffici finanziari e gli enti previdenziali non possono chiedere ai cittadini informazioni già in loro possesso.



[1] Si tratta di quelle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate a contestazione di eventuali irregolarità relative alla liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni. Gli avvisi bonari consentono, in caso di immediato pagamento, di ridurre la sanzione a 1/3 di quella minima, oppure a 2/3, e i pagamenti possono essere fatti in forma rateale. Gli avvisi bonari consentono, in caso di immediato pagamento, di ridurre la sanzione a 1/3 di quella minima, oppure a 2/3, e possono essere pagati in forma rateale.

[2] L’informativa deve contenere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti di cui al d.lgs 196/03, art. 7; gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i.

“SPESOMETRO” - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.000,00 EURO

“Spesometro”

L’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto un nuovo adempimento per i soggetti con partita IVA: la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate o ricevute che superano determinate soglie. Di fatto si tratta della riproposizione dell’abrogato “elenco clienti e fornitori”. Tuttavia, mentre l’”elenco clienti e fornitori” aveva come esclusivo obiettivo, per la verità mai raggiunto, di contrastare l’evasione dell’IVA, al nuovo strumento viene anche attribuita la funzione di strumento capace di misurare la capacità contributiva dei contribuenti al fine selettivo dell’accertamento sintetico del reddito (di qui il soprannome di “spesometro” ossia di “misuratore delle spese”).

In particolare:

- entro il 31 ottobre 2011 i soggetti con partita IVA devono comunicare telematicamente le operazioni effettuate o ricevute, fatturate o registrate nel 2010, di ammontare pari o superiore a 25.000 euro e riguarda le sole operazioni soggette ad obbligo di fatturazione (e quindi anche se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di privati cui è stata emessa fattura);

- entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, i soggetti con partita IVA devono comunicare telematicamente tutte le operazioni effettuate o ricevute di ammontare pari o superiore pari a superiore a 3.000 euro, ovvero a 3.600 euro per quelle documentate da ricevute o scontrini; tuttavia con riferimento al 2011 i soggetti con partita IVA devono comunicare le operazioni di ammontare pari o superiore a 3.600 documentate da ricevute o scontrini solo se poste in essere dal 1° luglio 2011 (in sostanza dall’1/1/2011 al 30/6/2011, la comunicazione riguarda le sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo uguale o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA).

Competenza- obbligo di comunicazione

La comunicazione è effettuata con riferimento alla registrazione dell’operazione (o in mancanza, alla data di effettuazione, che per i servizi è il pagamento).

Contratti ad esecuzione “periodica” o continuativa – contratti “collegati”

Particolare attenzione va posta in caso di operazioni legate a contratti a prestazioni “continuative e/o periodiche” ovvero a contratti “collegati”; infatti in questi casi l’obbligo di comunicazione scatta anche se le operazioni singolarmente fatturate siano inferiori ai limiti succitati.

Per i contratti d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti, anche non scritti, ad esecuzione periodica o continuativa (ad esempio, i contratti di agenzia o di consulenza), la comunicazione è obbligatoria se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare, relativi ad ogni singolo contratto, siano d’importo complessivo uguale o superiore ai predetti limiti: ciò significa che le singole fatture emesse, anche se di importo inferiore a 3.000 euro, devono essere oggetto di comunicazione.

La circolare n. 24/E del del 30/05/2011 riporta che questo deve ritenersi un principio di tipo generale, che vale quindi anche per le cessioni di beni[1].

Se nell’anno viene fatturato, ad esempio, solo un acconto di 1.000 euro, l’obbligo della comunicazione dell’operazione (da 1.000 euro) ricorre comunque anche se "sotto soglia", in considerazione che contrattualmente il corrispettivo supera la soglia rilevante.

Per i contratti tra loro collegati è stabilito che, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Per gli altri contratti, per esempio di compravendita, il superamento della soglia deve essere verificato in relazione alle singole operazioni autonome.

Nelle operazioni in cui il corrispettivo non è previsto (ad es. le cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività d’impresa o la destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa) occorre far riferimento al valore normale del bene.

Esclusioni

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:

le operazioni non rilevanti ai fini iva (es. acquisti da privati);

le operazioni fuori campo iva per carenza del presupposto oggettivo (es. cessione di terreno non edificabile) o del requisito della territorialità (es. prestazione di servizi generica effettuata a favore di un'impresa non residente);

le importazioni;

le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in Italia al cliente non residente (art. 8, co. 1, lett. a) e b), DPR 633/72)[2];

le operazioni, attive e passive, effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (già inserite nell’elenco “black list”);

le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, servizi idrici e del gas), ivi comprese le cessioni di immobili;

operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, come i privati, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante bancomat, carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia[3];

le operazioni intracomunitarie già inserite nei modelli intrastat;

i contribuenti che si sono avvalsi del regime dei “minimi”;

gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico (anche per le attività commerciali) comprese le ASL.

Cessioni/acquisti di autoveicoli

Resta obblicatorio l'adempimento per le cessioni e gli acquisti di autoveicoli, in quanto non monitorate dall'Anagrafe tributaria.

Enti no profit – soggetti non residenti

Sono soggetti all’obbligo anche gli enti non profit, relativamente alle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi relative all’attività commerciale svolta, e i soggetti non residenti aventi in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale.

Il modello di comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione resa o ricevuta, identificata in base alla data di registrazione o, in mancanza, a quella di effettuazione dell’operazione, i seguenti dati:

l’anno di riferimento;

la partita iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente;

in caso di controparte non residente priva di codice fiscale italiano, cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio (se persona fisica), denominazione, domicilio e dati di un rappresentante (se società o ente);

i corrispettivi dovuti e l’importo dell’iva, ovvero la specificazione che l’operazione è non imponibile o esente, al netto delle variazioni in diminuzione (cosicché l’operazione non deve essere comunicata se, per effetto di una nota di credito, scende al di sotto della soglia di rilevanza) e senza considerare le spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15, DPR 633/72;

i corrispettivi, comprensivi dell’iva, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini iva, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (scontrini o ricevute).

Sanzioni

In caso di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art.11, DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471).

Non si ritiene siano sanzionabili le comunicazioni di operazioni escluse dall’obbligo o di importo inferiore alle citate soglie.

Correzioni e integrazioni – comunicazione sostitutiva

Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni.



[1] Viene fatto questo esempio: cessione di un bene per 10mila euro, con acconto nell’annodi 2.500 euro. Nella comunicazione andrà indicata l’operazione effettuata nell’anno di 2.500 euro - anche se inferiore alla soglia dei 3mila euro – indicando nel campo «data dell’operazione» quella di registrazione dell’operazione stessa.

[2] Nelle cessioni triangolari all’esportazione o comunitarie, la vendita interna fra il primo cedente e il promotore della triangolazione non è esclusa (cfr., anche se in testo non è molto chiaro, circolare n. 24/E 2011).

[3] Nonostante l’esclusione, si pongono non pochi problemi ai soggetti, soprattutto commercianti, che hanno cittadini stranieri come clienti. In simili rapporti, laddove l’acquirente non disponga del codice fiscale, è necessario acquisire nome, cognome, data di nascita,comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e stato estero del domicilio fiscale, tutti elementi obbligatori ai fini della compilazione dell’elenco. Inoltre, anche nelle operazioni con acquirenti residenti, non è sempre facile accertare se una certa carta è stata emessa in Italia o all’estero.